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Art. 31 - Cauzione. Garanzie reali

1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall’interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili. (1)

4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

(1) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

Con specifico riferimento alla cauzione, applicata dal giudice della prevenzione ex lege, ai sensi dell’art. 31, comma 1, si deve rilevare che il provvedimento deve ritenersi, in base al principio di tassatività di cui all’art. 568, comma 1, CPP, insindacabile, non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame.

Del resto, si tratta di misura di carattere non definitivo che, ai sensi dell’art. 3–bis, ultimo comma, L. 575/1965, può sempre essere revocata, in tutto o in parte, dallo stesso organo che l’ha disposta per “comprovate gravi necessità personali o familiari.

Il descritto assetto normativo non determina alcun vuoto di tutela, atteso che l’inottemperanza al deposito della cauzione costituisce illecito penale ex art. 76, comma 4, in seno al quale fa carico alla pubblica accusa dimostrare la capacità economica dell’obbligato di far fronte al pagamento impostogli (Sez. 6, 38829/2019).

In tema di misure di prevenzione, l’art. 31 non prevede alcun limite massimo di valore della somma da versare alla cassa delle ammende a titolo di cauzione, demandandone la determinazione dell’entità alla discrezionalità del giudice, nell’ambito di una ponderata valutazione delle condizioni economiche del sottoposto (e dei provvedimenti di urgenza adottati a norma dell’art. 22), in funzione di un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte (Sez. 1, 41766/2014).

L’impossibilità economica di far fronte all’obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall’inosservanza di tale obbligo. Incombe, pertanto, al giudice il dovere di accertare le reali condizioni economiche dell’imputato, nel momento in cui si è verificata l’inottemperanza, quando quest’ultimo ha adempiuto all’onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza.

L’onere di allegazione può essere soddisfatto proprio mediante la produzione di certificazioni redatte ai fini di ammissione al gratuito patrocinio come è avvenuto nel caso di specie.

In ogni caso, resta fermo l’onere dell’imputato di dimostrare che l’indisponibilità di mezzi economici non sia stata dolosamente preordinata o colposamente determinata. Il giudice penale ha l’obbligo di verificare l’impossibilità economica di far fronte all’obbligo di versamento della cauzione imposta, a prescindere da quanto già compiuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Sez. 1, 16115/2019).

Contro i provvedimenti che decidono in materia di cauzione non è prevista impugnazione, ammessa soltanto per i provvedimenti di restituzione e di confisca.

Né varrebbe invocare, al riguardo, l’art. 111 Cost., ovvero l’art. 568, comma 2, CPP, giacché l’imposizione della cauzione non è riconducibile ai provvedimenti attinenti alla libertà personale (Sez. 6, 52915/2016).