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Art. 32 - Confisca della cauzione

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell’ammontare della cauzione. Per l’esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

3. Le spese relative all’esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

Rassegna di giurisprudenza

Premesso che con l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale viene sempre prescritto al proposto di vivere onestamente e di rispettare le leggi, è pacifico che la commissione di un reato ben possa giustificare la confisca della cauzione versata dall’interessato a mente del sopra menzionato art. 32, per la cui applicazione – secondo il consolidato orientamento di legittimità – è sufficiente un accertamento “incidenter tantum” della effettiva sussistenza della violazione, senza necessità di attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione stessa (Sez. 6, 20574/2019).

Il mancato versamento della cauzione non è di per sè produttivo di danno ma solo di pericolo, nel senso che la cauzione è concepita dal legislatore come una forma di “assicurazione preventiva” tesa a rafforzare la consapevolezza del destinatario circa la “serietà” degli obblighi imposti (trattasi di “remorÀ alla violazione delle prescrizioni ai sensi dell’art. 31, comma 1).

Dunque non si tratta di una anticipazione di somma di denaro destinata all’Erario (il che potrebbe, in tesi, giustificare l’equazione tra mancato versamento e danno), atteso che la confisca della cauzione è fatto previsto esclusivamente in caso di trasgressione di apprezzabile gravità (Sez. 7, 20909/2018).