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Art. 101 - Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante

1. Salvo che la legge disponga diversamente, l’ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell’ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale. (1)

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

(1) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D. LGS. 218/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti

 

Fonti normative ulteriori

DPCM del 30.6.2011, avente ad oggetto “Stazione unica appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.8.2011.

DL 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con la L. 144/2014.