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Art. 323 - Perdita di efficacia del sequestro preventivo

1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.

Rassegna giurisprudenziale

Perdita di efficacia del sequestro preventivo (art. 323)

A norma dell’art. 323, nel procedimento di cognizione il giudice della cognizione deve provvedere in ordine ai beni sottoposti a sequestro preventivo, disponendone la confisca ovvero la restituzione.

Nel caso in cui, in sede di cognizione, non si sia provveduto sui beni sequestrati la competenza è radicata, ai sensi dell’art. 676 nel giudice dell’esecuzione  “ ... competente a decidere in ordine ... alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate ...” , da individuare, ai sensi dell’art. 665, nel giudice che ha pronunciato il provvedimento di cognizione che ha definito il procedimento nel corso del quale era stato disposto il sequestro preventivo.

L’ordinamento è ispirato al principio della unicità del giudice dell’esecuzione in relazione al medesimo procedimento, e dunque la competenza, in executivis, del giudice che ha pronunciato il provvedimento di cognizione riguarda anche quelle statuizioni che in sede di cognizione dovevano essere adottate, quali sono quelle previste dall’art. 323 (Sez. 1, 28318/2018).

In tema di misure cautelari reali, qualora ricorra un’ipotesi di confisca obbligatoria, deve escludersi l’esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo pur al cospetto di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ed anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata disposta espressamente la confisca, potendo quest’ultima intervenire perfino in sede esecutiva (Sez. 3, 52056/2017).

L’ordine di demolizione di cui al DPR 380/2001, art. 31, comma 9, è una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale che va disposta dal giudice in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena concordata tra le parti, ma non certamente in caso di sentenza assolutoria, ovvero di sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, in quanto non risulta sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso; infatti “la dichiarazione di estinzione del reato di costruzione abusiva produce automaticamente l’inefficacia dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella sua accessorietà ad una sentenza di condanna”; di conseguenza deve essere dichiarata la perdita di efficacia del sequestro eventualmente ancora in essere sull’opera abusiva, con restituzione all’avente diritto, come previsto dal disposto di cui all’art. 323 (Sez. 3, 24587/2017).

In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina la revoca della misura cautelare reale e l’automatica restituzione della cosa qualora sia possibile la condanna con conseguente confisca nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo (Sez. 2, 18053/2014).