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Art. 580 - Conversione del ricorso in appello

1.Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello.

Rassegna giurisprudenziale

Conversione del ricorso in appello (art. 580)

La dichiarazione di appello “ab origine” inammissibile è inidonea a produrre l’effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da una parte processuale, in quanto l’operatività della previsione dell’art. 580 è subordinata alla condizione che la possibilità di frammentazione del giudizio sia reale (Sez. 3, 41190/2008).

In senso contrario: il principio della conversione ex art. 580 trova applicazione anche in caso di inammissibilità originaria dell’impugnazione proposta da una parte processuale (Sez. 4, 23541/2008 e, assai più di recente, Sez. 3, 41709/2018).

Nel caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili, la conversione del ricorso di parte civile in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, determina la conversione in appello anche del ricorso proposto dal PM, secondo il disposto dell’art. 580, posto che la conversione prevista dall’art. 580 opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello e che, nel caso di specie, l’impugnazione non riguarda capi diversi della sentenza, poiché l’accertamento della regiudicanda penale è il presupposto di quello della regiudicanda civile (Sez. 5, 27700/2018).

Il ricorso per cassazione del PM, pur convertito in appello, conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, con la conseguenza che la Corte di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri dell’art. 606, essendo i suoi poteri di cognizione limitati al riscontro delle corrispondenti censure; fermo il fatto che, una volta che ritenga una di queste ultime fondate, la Corte suddetta riprende la propria funzione di giudice del merito, potendo adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all’annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 1, 35201/2018).

Nell’ipotesi in cui venga proposto appello dal PM e dalla parte civile nei confronti di sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace, è abnorme il provvedimento del tribunale, quale giudice di secondo grado, che riqualifichi come ricorso per cassazione l’appello proposto dal PM (Sez. 4, 22467/2018).

In tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili, la conversione del ricorso di parte civile in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, determina la conversione in appello anche del ricorso proposto dal PM, secondo il disposto dell’art. 580 (Sez. 5, 30224/2017).

La conversione di cui all’art. 580 opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata (Sez. 1, 55359/2016).

Sarebbe inspiegabile sul piano logico-sistematico una disciplina legislativa che, mentre garantisce l’unità dei controlli sulla decisione relativa a più regiudicande occasionalmente decise con un’unica sentenza, non la tutela, invece, quando le parti di un unico processo si trovino ad avere a disposizione impugnazioni diverse.

Si deve, quindi, ritenere, pur nel rispetto del principio di tassatività dell’impugnazione, che la conversione ex art. 580 operi anche con riguardo a sentenze afferenti ad un unico capo d’imputazione, essendo irrazionale affermare che l’art. 580 mantiene il cumulo processuale in fase d’impugnazione solo quando c’è connessione di reati e non quando si sia in cospetto di una sola res iudicanda (Sez. 4, 29116/2018).

La conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal PM contro una sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato, ed appellata dall’imputato, opera ope legis. Tale conversione non può essere annullata nemmeno dalla successiva scelta dell’imputato appellante di rinunciare all’impugnazione (Sez. 7, 14088/2018).

Il ricorso contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che respinge la richiesta di revoca della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato deve essere convertito in appello al tribunale di sorveglianza (Sez. 7, 1681/2018).

Integra un errore percettivo, di fatto, suscettibile di formare oggetto del ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, l’omessa conversione del ricorso per cassazione in appello in violazione dell’art. 580 (Sez. 3, 22311/2011).