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Art. 588 - Sospensione della esecuzione

1 Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione della esecuzione (art. 588)

L’effetto sospensivo è collegato, ex art. 588, alla valida proposizione di un’impugnazione ordinaria, ma è precluso al rimedio straordinario di cui all’art. 587 né esistono casi di sospensione al di fuori di quelli eccezionali tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che l’effetto estensivo dell’impugnazione, lungi dall’impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l’esecuzione della sentenza, preordinato a impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità (Sez. 1, 52969/2016).

La proposizione dell’impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei computati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l’effetto estensivo dell’impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall’imputato diligente (Sez. 1, 52972/2014).

L’effetto estensivo conseguente all’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta contro sentenza di condanna da uno degli imputati non determina anche la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei coimputati condannati, non impugnanti, per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Tanto perché, da un verso, l’effetto sospensivo è collegato, ex art. 588, alla proposizione di rituale e valida impugnazione (ordinaria); dall’altro, essendo precluso ad ogni rimedio straordinario, per definizione, un tale effetto: del resto il vincolo inscindibile tra irrevocabilità ed esecutorietà della sentenza, in uno al principio generale di indefettibilità della esecutorietà della sentenza penale - al momento della formazione dell’irrevocabilità - non consente di ipotizzare casi di sospensione (a qualsiasi titolo) al di fuori di quelli eccezionali tassativamente previsti dalla legge (Sez. 1, 14691/2014 e SU, 9/1995)).

La materia della esecuzione in tema di immobili abusivi per i quali è stata ordinata la demolizione con la sentenza di condanna è disciplinata dall’art. 666 comma 7 il quale dispone che “il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza [di cui al comma 6] a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente”.

Trattasi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una norma avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla norma generale di cui all’art. 588 comma 1 secondo cui “Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospeso, salvo che la legge disponga altrimenti”. Le ipotesi regolate da tale norma afferiscono quindi ad una sospensione ex lege che tuttavia non trova applicazione nella materia edilizia: invero, la presentazione della richiesta introduttiva del procedimento di esecuzione non comporta la sospensione dell’esecuzione del giudicato penale, stante l’inapplicabilità della disciplina della sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato di cui all’art. 588 comma 1.

Si tratta di una regola in tema di sospensione del provvedimento (di demolizione) del tutto diversa da quella generale che regola il sistema delle impugnazioni come fissata dall’art. 588 comma 1 (Sez. 3, 14493/2017).

A norma dell’art. 656, comma 8, il PM è tenuto a revocare immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione di pene detentive, disposta ai sensi del precedente comma 5 dello stesso articolo, in tutti i casi nei quali la domanda di misure alternative, proposta dal condannato, sia stata dichiarata inammissibile o respinta dal tribunale di sorveglianza, e, in particolare, anche nel caso di inammissibilità dichiarata con decreto del presidente del tribunale di sorveglianza, a norma dell’art. 666, comma 2, cui rinvia l’art. 678, restando esclusa, in quest’ultimo caso, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento presidenziale di inammissibilità e la conseguente preclusione alla revoca del decreto del PM di sospensione dell’esecuzione (Sez. 1, 20467/2015).