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Art. 90 - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Rassegna giurisprudenziale

Diritti e facoltà della persona offesa (art. 90)

Nel rito a citazione a diretta la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l’onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l’udienza, di una memoria ai sensi dell’art. 90 (Sez. 4, 27388/2018).

Nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato.

Ove le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque fissare l’udienza in camera di consiglio a norma dell’articolo 409, comma 2, peraltro espressamente richiamato dall’articolo 410, comma 3, così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari (Sez. 6, 3090/2018).

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il diritto al contraddittorio garantito dall’art. 410 alla persona offesa non ha ad oggetto le scelte di merito effettuate dal PM sulla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale  in ordine alle quali possono essere depositate unicamente memorie ex artt. 90 e 121 valutabili dal giudice ai fini della fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2  ma la completezza delle indagini, potendo essere solo indicati nuovi ambiti di indagine e nuove prove (Sez. 2, 51669/2017).

La persona offesa dal reato (e quindi anche i congiunti della stessa, ove operi il meccanismo di cui all’art. 90, comma 3), ancorché sia titolare del diritto di impugnazione, non è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, ma deve esercitare il relativo ius postulandi solamente per il tramite di difensore iscritto nell’albo speciale, munito di specifico mandato, secondo il disposto dell’articolo 613, comma 1 (Sez. 7, 33156/2017).

La persona offesa, anche prima di costituirsi parte civile, può indicare testi, sicché la lista depositata antecedentemente alla costituzione di parte civile, comunque risulta tempestivamente proposta (Sez. 5, 12617/2016).