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Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell’interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d’astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall’articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Rassegna giurisprudenziale

Incapacità e incompatibilità dell’interprete (art. 144)

È incompatibile con l’ufficio di interprete chi nello stesso procedimento abbia svolto l’incarico di trascrivere le comunicazioni intercettate (SU, 18268/2011).

L’idoneità dell’interprete costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6, 45942/2015).

L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 (Sez. 5, 15472/2018).

In senso contrario: L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione, delle intercettazioni delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l’impossibilità di desumere la capacità dell’ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l’incarico affidatogli (Sez. 3, 49331/2013).