Art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro (1)
[1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
3. Le pene sono aumentate, se il fatto:
1) è commesso per fine politico;
2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 146/1990.