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Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

1. Il militare o l’agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di rifiuto o ritardo di obbedienza, la qualifica di agente della forza pubblica, che deve possedere l’autore del reato, presuppone che questi sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela dell’ordine o della sicurezza pubblica, con la conseguenza che l’atto oggetto del rifiuto di obbedienza, per essere tipico, deve necessariamente correlarsi all’esercizio del suddetto potere coercitivo, non potendo essere sufficiente la relazione con l’espletamento di un’attività meramente amministrativa (Sez. 6, 30119/2009).

Tra i soggetti attivi del reato di cui all’art. 329 sono da ricomprendere, quali agenti della forza pubblica, anche gli appartenenti alla polizia municipale (Sez. 6, 5393/2006).