x

x

Art. 209 - Persona giudicata per più fatti

1. Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

2. Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più misure di sicurezza stabilite dalla legge.

3. Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge.

4. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l’esecuzione.

Rassegna di giurisprudenza

È legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento ad un diverso fatto di reato, atteso che l'obbligo di unificazione di misure concorrenti sancito dall'art. 209  opera solo nel momento in cui le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, dunque, quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi (Costituisce, infatti, presupposto logico della unificazione delle misure di sicurezza, la valutazione unitaria della pericolosità del soggetto, per cui essa non può avere luogo quando l'esecuzione della precedente misura si sia esaurita o sia stata revocata dopo l'accertata cessazione della pericolosità in relazione al fatto che l'ha originata, in epoca precedente a quella in cui si deve dare inizio alla esecuzione della successiva misura. In forza di tali consolidati principi, consegue che, nel giudizio di cognizione, la questione della «unificazione» della misura di sicurezza non assume rilevanza poiché al momento della assunzione della decisione di merito - che non è esecutiva fino al passaggio in giudicato - non si pone alcuna questione di concorrente esecuzione di una diversa misura, dovendosi valutare tale eventualità con riferimento al momento della definitività del giudizio) (Sez. 1, 8133/2022).

In caso di unificazione di più misure di sicurezza, l’assorbimento della misura meno grave in quella più grave non ne comporta l’estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un’altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall’art. 209, con la conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misure unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, riprende in pieno il suo vigore (Sez. 1, 133/2003).

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre un’unica misura di sicurezza nei confronti di persona a carico della quale siano state ordinate varie misure di sicurezza per effetto di condanne penali, è tenuto ad accertare la persistenza ed il grado della pericolosità sociale dell’interessato riferiti al momento dell’applicazione della misura; la relativa valutazione è precipuamente ancorata alla natura e rilevanza dei delitti perpetrati, cui deve aggiungersi una sfavorevole prognosi  desunta a norma delle disposizioni contenute negli artt. 133 e 203  in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati (Sez. 1, 2869/1992).

In sede di unificazione ex art. 209 di varie misure di sicurezza applicate separatamente il risultato dell’operazione affidata alla competenza del magistrato di sorveglianza non può essere mai di tipo aritmetico, ma essa va condotta secondo il criterio della valutazione globale ed unitaria (Sez. 1, 1686/1988).