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Art. 232 - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

1. La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

2. Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

3. Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d’infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 212 regola il caso della persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o non detentiva, perché dichiarata pericolosa in forza di un titolo diverso dall’infermità psichica, che sia colpita da patologia durante l’esecuzione della misura. Le possibili mutazioni della libertà vigilata in altre misure sono prese in considerazione dagli artt. 231 e 232. La prima norma disciplina la trasgressione degli obblighi imposti, che è considerata come nuova manifestazione di pericolosità precedentemente ritenuta con i conseguenti effetti sanzionatori ivi contemplati.

L’art. 232, al contrario, disciplina le ipotesi del minore o dell’infermo di mente, sottoposti a libertà vigilata per detta causa. Per quanto qui rileva il terzo comma della disposizione richiamata regola la fattispecie in cui il libero vigilato, per le indicate ragioni di infermità psichica, riveli una riacutizzazione della sua pericolosità. Così individuato il quadro normativo di riferimento ed i rapporti tra le norme in esame va, al pari, chiarito che gli artt. 231 e 232 hanno ambiti distinti di applicazione. La norma da ultimo richiamata non presenta profili di specialità rispetto all’art. 231.

Essa, invero, disciplina l’ipotesi in cui la persona socialmente pericolosa in ragione di infermità psichica sia sottoposta a libertà vigilata e manifesti, nel corso di esecuzione della misura stessa, una accentuazione della sua pericolosità, in guisa da rendere inadeguato il controllo con la misura non detentiva e da legittimare la sostituzione con quella detentiva (Sez. 1, 34203/2016).