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Art. 234 - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

1. Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

3. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Rassegna di giurisprudenza

I provvedimenti caratteristici del giudice (sentenze, ordinanze, decreti) riguardano sempre un interesse particolare, e non possono trovare una sanzione nell’art. 650, che ha come oggetto specifico della tutela penale l’interesse generale concernente la polizia di sicurezza.

Costituiscono infatti un’eccezione i casi nei quali l’inosservanza dei provvedimenti del giudice è considerata come reato e sono quelli espressamente previsti da una norma penale, come i fatti di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice puniti dall’art. 388; di solito i provvedimenti del giudice sono eseguibili coattivamente o sono accompagnati da una sanzione particolare, di modo che non entrano nella sfera dell’art. 650.

La violazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (divieto che costituisce misura di sicurezza personale non detentiva) trova la sua unica sanzione nella facoltà data al giudice di sorveglianza di aggiungere al divieto in parola la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta (Sez. 6, 1345/1974).

Dalla contestazione all’imputato della circostanza aggravante di cui all’art. 94 (commissione dei reati in stato di ubriachezza abituale) automaticamente discende l’applicazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche senza che al riguardo occorra alcuna specifica contestazione. La norma contenuta nell’art. 94, infatti, attiene alla imputabilità ed agli effetti aggravanti della ubriachezza abituale (Sez. 6, 201/1973).