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Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. (1)

3. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lettera b), DL 53/2019.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 340, in linea con l’interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l’interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013).

Proprio la rilevata ampiezza dell’ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un’alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un’oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata  giusta la terminologia usualmente adottata  si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di "un singolo atto ..., senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio" (Sez. 6, 36404/2014).

A significare, cioè, che il giudice, nella doverosa valutazione dell’effettiva offensività del facere del soggetto agente, deve considerare la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio: ciò che, ove si tratti di servizi di ampio respiro come nel caso del trasporto pubblico  ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all’affermazione della rilevanza penale della condotta medesima (Sez. 6, 1334/2019).

Integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 la condotta del medico preposto al servizio di guardia medica che  come nel caso di specie, con riferimento a esplicita e conforme contestazione  si renda irrintracciabile durante l’orario di lavoro  non rendendosi disponibile ad interloquire tramite le utenze telefoniche comunicate per l’espletamento del servizio  con conseguente interruzione del medesimo servizio (Sez. 2, 52007/2017).

 

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 340, è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo rischio (Sez. 6, 39219/2013).

Il reato di cui all’art. 340 è integrato da qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un pubblico servizio (la norma punisce chi "cagiona", in qualsiasi modo, l’interruzione o il turbamento). Non rileva che l’interruzione sia definitiva, ne’ che il turbamento sia totale, essendo il reato integrato da una interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, e da un turbamento relativo, purché non insignificante (Sez. 5, 15388/2014).

Ai fini della integrazione dell’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 non ha rilievo che l’interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, atteso che la fattispecie incriminatrice tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Sez. 6, 35071/2007).

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità dell’ufficio si riferisca ad un’alterazione, anche se temporanea, del funzionamento nel suo complesso, non all’alterazione di un singolo atto, ovvero di una singola funzione o prestazione, rapportata ad un determinato momento, la quale non ha in sostanza alcuna incidenza negativa, di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell’ufficio o del servizio (Sez. 6, 15750/2003).

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340) la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento (Sez. 6, 24068/2001).

Non è configurabile il reato di cui ex art. 340 nell’ipotesi in cui il servizio pubblico nel suo complesso continui a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo per il quale è stato predisposto: il fatto che una singola prestazione non sia stata resa adeguata alle condizioni ottimali attraverso le quali potrebbe essere effettuata non può fare ritenere sussistente la fattispecie delittuosa in questione, perché non interrompe il pubblico servizio, semmai ne compromette l’economicità e l’efficienza. Questo vale, a fortiori, relativamente a servizi nei quali gli scopi possono essere raggiunti con modalità non predeterminate e rigide ma - entro certi limiti - variegate, come avviene nel caso della preparazione dei pasti in una mensa pubblica (Sez. 6, 2723/1997).