Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale (1)
[1. Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
3. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.
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