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Art. 106 - Effetti dell’estinzione del reato o della pena

1. Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

2. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 106, secondo comma, prevede che, qualora vi sia l’estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva; pertanto la condanna emessa ex art. 444 CPP, seguita dall’estinzione del reato ai sensi dell’articolo successivo, non può essere valutata ai fini della contestazione della recidiva (Sez. 6, 6673/2016).

Dal combinato disposto degli artt. 445, comma 2, CPP e 106 si evince chiaramente che la prima disposizione prevede che l’estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto penale e l’articolo 106 dispone al comma 2, in deroga al comma 1, che, qualora vi sia l’estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si debba tener conto agli effetti della recidiva. Inoltre, va ricordato che l’estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, CPP opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice.

Ne consegue, quindi, l’affermazione che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 CPP comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 3, 32492/2018).

L’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (SU, 5859/2012).

L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti (Sez. F, 34721/2015).

Poiché l’art. 20 definisce testualmente le pene accessorie come effetti penali della condanna, che conseguono di diritto alla stessa (così che la statuizione giudiziale che le applica ha natura eminentemente dichiarativa), deve concludersi che le pene stesse rientrano tra gli effetti automaticamente estinti, in forza del disposto dell’art. 47 comma 12 Ord. pen., dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 1, 52551/2014).