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Art. 40

Autorità competente a deliberare le sanzioni

1. Le sanzioni del richiamo e dell’ammonizione sono deliberate dal direttore.

2. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80. (1)

(1) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. o), D.Lgs. 123/2018.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti, è stabilito l’obbligo di previa contestazione dell’addebito all’interessato (art. 38, comma 2), da attuare a cura del direttore dell’istituto entro dieci giorni dal rapporto disciplinare (art. 81, comma 2, Reg.). Il provvedimento disciplinare deve essere motivato (art. 38, comma 2) ed adottato all’esito di apposita udienza, da convocare entro dieci giorni dalla contestazione dell’addebito, avanti, a seconda della competenza (art. 40) a irrogare la sanzione disciplinare, al direttore dell’istituto ovvero al consiglio di disciplina (art. 81, comma 4, Reg.). Le sanzioni disciplinari irrogabili sono determinate dall’ordinamento penitenziario (art. 39), mentre il regolamento penitenziario descrive i singoli illeciti disciplinari con le relative sanzioni (art. 77). Avverso il provvedimento disciplinare è consentito, ai sensi dell’art. 69, comma 6, lettera a, reclamo al magistrato di sorveglianza, la cui decisione è impugnabile, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, avanti al TDS. Infine, è consento il ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso l’ordinanza del Tribunale (art. 35-bis, comma 4-bis) (Sez. 7, 18390/2019).

L’art. 40 consente anche la sostituzione del “sanitario” (inteso, come dirigente sanitario dell’istituto penitenziario) quale componente il consiglio di disciplina con altro medico addetto al carcere nel caso di impedimento del primo per il giorno fissato per la discussione di procedimento disciplinare avanti tale organo collegiale (Sez. 1, 51629/2018).

Al direttore dell’istituto penitenziario e al consiglio di disciplina, quali autorità competenti, secondo le previsioni dettate dall’art. 40, a deliberare le sanzioni disciplinari all’esito della procedura delineata, rispettivamente, dall’art. 38 e dall’art. 81 Reg. spetta l’obbligo di osservare le leggi e i regolamenti nell’espletamento delle suddette attività d’istituto (Sez. 1, 5313/2018).

In tema di procedimento per l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, la omissione della previa contestazione dell’addebito da parte del direttore dell’istituto, o la delega di tale adempimento al comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito, in limine, all’udienza fissata per la decisione davanti al consiglio di disciplina (Sez. 7, 51235/2017).