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Art. 47-sexies

Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7.

Rassegna di giurisprudenza

La Corte di cassazione ha esaminato il tema della questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter nella parte in cui, configurando come reato l’allontanamento del condannato dal luogo di detenzione domiciliare, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti della madre di figli infradecenni ammessa alla detenzione domiciliare, per i quali opera un regime differenziato di sanzioni, in quanto il differente trattamento non è privo di ragionevolezza, per la specialità dichiarata della detenzione domiciliare prevista in favore della madre con prole infantile (Sez. 6, 31995/2003). Il differente regime sanzionatorio è stato oggetto di esame della Corte costituzionale (sentenza 177/2009), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1, lett. a), seconda parte e 8, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore. Nella richiamata sentenza del giudice delle leggi, in vero, si è precisato che l’irragionevolezza della mancata previsione legislativa della tolleranza nel ritardo per le madri di prole di età non superiore a dieci anni, con lei convivente - cioè i soggetti beneficiari indicati nella lett. a), seconda parte dell’art. 47-ter - discendeva dal contrasto con la disciplina prevista dagli artt. 47-quinquies e 47-sexies (cd. detenzione domiciliare speciale, introdotta con L. 40/2001), e che contemplava la “tolleranza” del ritardo compreso nelle dodici ore. Si è rilevato che la comune finalità di tutela del rapporto tra detenute e figli minori, e il prevalente interesse di questi che sottostà ai due istituti, rendeva irragionevole la mancata previsione di un regime più flessibile per i ritardi, per i quali, specie se brevi, non sempre è possibile fornire adeguata e documentata giustificazione, in relazione al regime di detenzione cd. ordinaria relativa alla madre di prole di età non superiore a dieci anni. Evidente risulta che tale ratio non ha alcuna attinenza con il regime di detenzione domiciliare al quale è sottoposto il ricorrente, che pure usufruisce dì permessi giornalieri per attendere all’attività lavorativa, sicché risulta improponibile il confronto tra la disciplina alla quale è assoggettato “il ritardo” nel regime di detenzione domiciliare cd. ordinario e quello in favore delle madri - o soggetti equiparati - di prole in tenera età, situazione che implica, secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza 177/2009, in ragione del preminente interesse dei minori, un diverso regime sanzionatorio in caso di allontanamento dall’abitazione, elidendo l’effetto dell’automatismo al quale dà luogo l’allontanamento dal domicilio, ovvero il ritardo nell’orario di rientro, nel regime di detenzione ordinario per soggetti diversi dalla madre di prole di età non superiore a dieci anni (Sez. 7, 6691/2019).