x

x

Art. 55

Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata

1. Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

Rassegna di giurisprudenza

Le prescrizioni impartite con la libertà vigilata non possono comportare restrizioni così forti che la assimilino alla detenzione domiciliare, ne snaturino il carattere non detentivo e ne frustrino la finalità di reinserimento sociale attestata dall’art. 55 (Sez. 1, 3640/2018).