Coltivazione di stupefacenti: le coordinate per la configurabilità del reato

Coltivazione di stupefacenti e le condotte penalmente rilevanti “offensività concreta” nella sentenza di cassazione n. 4468 del 9.02.2022.
TU 309/90 e stupefacenti
TU 309/90 e stupefacenti

Coltivazione di stupefacenti: le coordinate per la configurabilità del reato

Coltivazione di stupefacenti per configurare il reato non è sufficiente la conformità del vegetale  coltivato al tipo botanico, è necessario accertare l'attitudine delle piante, una volta giunte a maturazione, di  produrre sostanza stupefacente.
 

Coltivazione di stupefacenti le coordinate per la configurabilità del reato:

La massima della sentenza n. 4468 della cassazione sezione III del 9 febbraio 2022 ci permette di ripercorrere brevemente le statuizioni giurisprudenziali in materia di coltivazione di stupefacenti e ricordare le tre imprescindibili coordinate della conformità della pianta al tipo botanico e la sua attitudine, anche per le  modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza  stupefacente.
 

Coltivazione di stupefacenti caso in esame

In esito a perquisizione  domiciliare, era stata accertata la coltivazione in vasi di n. 87 piante di canapa  indiana. Secondo i giudici del merito, pur in assenza di accertamento tossicologico  del principio attivo ricavabile dal materiale vegetale, la consistenza e natura  vegetale della coltivazione era stata riscontrata dagli operanti del Corpo forestale  le cui conoscenze in tale ambito non potevano essere confutate.  Pertanto i giudici di merito pervenivano ad una sentenza di condanna di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
 

Coltivazione di stupefacenti decisione Cassazione n.4468/2022

La vicenda veniva posta all’esame dei Supremi Giudici che hanno stabilito che la sentenza impugnata nel pervenire alla conferma della condanna del  ricorrente non ha seguito i principi affermati dalle Sezioni Unite Caruso

Le Sezioni Unite Caruso, nel ribadire i principi già espressi dalle Sezioni Unite Di Salvia alla stregua della quale costituisce condotta penalmente rilevante  qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili  sostanze stupefacenti/spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività  della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto  drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920  e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata) hanno stabilito che "il  reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla  quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la  conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le  modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza  stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito  di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni  svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso  numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti,  appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore" (Sez. U, n.  12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624). 

Con riferimento all'accertamento dell'offensività della condotta di  coltivazione di canapa indiana, a dirimere un contrasto interpretativo se, ai fini  della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili  sostanze stupefacenti, sia sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico  previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il  consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza,  ovvero se sia necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a  ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il  mercato, le Sezioni Unite Caruso hanno affermato il principio di diritto così riassumibile.

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla  quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la  conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le  modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza  stupefacente; mentre devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili  all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime  dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate,  lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la  mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli  stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta al dictum  delle Sezioni Unite Caruso essendosi limitata ad affermare la non necessarietà  dell'accertamento tecnico, che è questione diversa e che non soddisfa, in quanto  elude, la necessaria ulteriore indagine, sulla scorta delle SU Caruso, in relazione  all'offensività concreta, che il giudice deve compiere. 

Nel caso concreto i giudici hanno solo rilevato la conformità del vegetale  coltivato al tipo botanico, hanno ritenuto non necessario un accertamento tecnico,  ma nulla hanno accertato in ordine all'attitudine una volta giunte a maturazione di  produrre sostanza stupefacente.

E' mancata, in altri termini, oltre la conformità al  tipo botanico, la motivazione sulla potenziale produzione di principio attivo una volta giunte a maturazione, o anche solo l'accertamento dell'avvenuta  maturazione.  La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame.