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Competenza - Cassazione Penale: la competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza ha natura funzionale e come tale è rilevabile d’ufficio

Competenza - Cassazione Penale: la competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza ha natura funzionale e come tale è rilevabile d’ufficio
Competenza - Cassazione Penale: la competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza ha natura funzionale e come tale è rilevabile d’ufficio

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di competenza degli organi giurisdizionali della Magistratura di Sorveglianza, affermando la natura funzionale della stessa e, per tale ragione, la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, della eventuale incompetenza del giudice adito.

 

Il caso

Il 12 novembre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 680 Codice Procedura Penale, avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato delinquente abituale l’appellante ed applicato, di conseguenza, la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

Il soggetto, detenuto presso la Casa Circondariale di Novara, sosteneva l’incompetenza del giudice di primo grado, adducendo l’estraneità del luogo di detenzione alla circoscrizione del Magistrato di Sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

La sussistenza del vizio in questione veniva tuttavia esclusa dal Tribunale di Sorveglianza: secondo la tesi del giudice del gravame, l’appellante avrebbe dovuto eccepire il vizio subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti dinanzi al Magistrato di Sorveglianza, considerato il carattere meramente territoriale della competenza delineata dall’articolo 677 Codice Procedura Penale. Non essendosi in tal senso adoperato nella prima fase del procedimento, il soggetto veniva considerato decaduto dalla possibilità di proporre l’eccezione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Codice Procedura Penale.

L’interessato proponeva così ricorso per Cassazione, chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Sorveglianza e adducendo, con unico motivo, la violazione di legge inerente alla violazione del criterio di competenza territoriale.

 

La decisione

Il Giudice di legittimità si è innanzitutto soffermato sulla ratio sottesa alla scelta del legislatore in tema di competenza territoriale della Magistratura di Sorveglianza.

L’articolo 677 Codice Procedura Penale prevede come criterio principale quello del locus custodiae: la competenza appartiene in primo luogo al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta.

La scelta legislativa, sostiene la Corte, è stata adottata al fine di agevolare i rapporti con l’istituto presso cui il soggetto è detenuto, fonte di notizie e dati essenziali ai fini della successiva decisione (si pensi, ad esempio, alle relazioni attinenti all’osservazione scientifica della personalità del detenuto, redatte dall’equipe dell’Istituto penitenziario).

Valorizzando quanto appena affermato in ordine al criterio di assegnazione della competenza, il Giudice di legittimità ha evidenziato come la stessa si radichi “in funzione del collegamento ordinamentale tra l’ufficio giudiziario e lo stabilimento di pena compreso nella relativa circoscrizione ove si trova l’interessato all’atto della richiesta”. Pertanto, prosegue la Corte, “essendo quello della funzione l’elemento rilevante del criterio di collegamento, è ad esso che va annesso primario rilievo per la qualificazione della competenza in esame”, alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato, deve essere attribuita natura funzionale.

Quanto sostenuto implica, inoltre, l’assoluta inderogabilità della competenza attribuita al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza, nonché la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del relativo vizio.

Per le ragioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, sia l’ordinanza impugnata sia quella precedentemente appellata dall’interessato, disponendo la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Novara.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 21 aprile 2017, n. 19385)

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di competenza degli organi giurisdizionali della Magistratura di Sorveglianza, affermando la natura funzionale della stessa e, per tale ragione, la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, della eventuale incompetenza del giudice adito.

 

Il caso

Il 12 novembre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 680 Codice Procedura Penale, avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato delinquente abituale l’appellante ed applicato, di conseguenza, la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

Il soggetto, detenuto presso la Casa Circondariale di Novara, sosteneva l’incompetenza del giudice di primo grado, adducendo l’estraneità del luogo di detenzione alla circoscrizione del Magistrato di Sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

La sussistenza del vizio in questione veniva tuttavia esclusa dal Tribunale di Sorveglianza: secondo la tesi del giudice del gravame, l’appellante avrebbe dovuto eccepire il vizio subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti dinanzi al Magistrato di Sorveglianza, considerato il carattere meramente territoriale della competenza delineata dall’articolo 677 Codice Procedura Penale. Non essendosi in tal senso adoperato nella prima fase del procedimento, il soggetto veniva considerato decaduto dalla possibilità di proporre l’eccezione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Codice Procedura Penale.

L’interessato proponeva così ricorso per Cassazione, chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Sorveglianza e adducendo, con unico motivo, la violazione di legge inerente alla violazione del criterio di competenza territoriale.

 

La decisione

Il Giudice di legittimità si è innanzitutto soffermato sulla ratio sottesa alla scelta del legislatore in tema di competenza territoriale della Magistratura di Sorveglianza.

L’articolo 677 Codice Procedura Penale prevede come criterio principale quello del locus custodiae: la competenza appartiene in primo luogo al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta.

La scelta legislativa, sostiene la Corte, è stata adottata al fine di agevolare i rapporti con l’istituto presso cui il soggetto è detenuto, fonte di notizie e dati essenziali ai fini della successiva decisione (si pensi, ad esempio, alle relazioni attinenti all’osservazione scientifica della personalità del detenuto, redatte dall’equipe dell’Istituto penitenziario).

Valorizzando quanto appena affermato in ordine al criterio di assegnazione della competenza, il Giudice di legittimità ha evidenziato come la stessa si radichi “in funzione del collegamento ordinamentale tra l’ufficio giudiziario e lo stabilimento di pena compreso nella relativa circoscrizione ove si trova l’interessato all’atto della richiesta”. Pertanto, prosegue la Corte, “essendo quello della funzione l’elemento rilevante del criterio di collegamento, è ad esso che va annesso primario rilievo per la qualificazione della competenza in esame”, alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato, deve essere attribuita natura funzionale.

Quanto sostenuto implica, inoltre, l’assoluta inderogabilità della competenza attribuita al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza, nonché la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del relativo vizio.

Per le ragioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, sia l’ordinanza impugnata sia quella precedentemente appellata dall’interessato, disponendo la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Novara.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 21 aprile 2017, n. 19385)