Concorso magistratura: come sopravvivere agli scritti
Concorso magistratura: come sopravvivere agli scritti
Parte prima: la traccia
Concorso magistratura: premessa
Sono stati resi noti di recente i risultati delle prove scritte del concorso in magistratura.
Il relativo bando era stato emesso per 310 posti.
Si sono presentati alle prove 3.797 candidati e solo in 220 (cioè il 5,79% del totale) sono stati ammessi alle prove orali. Almeno 90 posti rimarranno dunque scoperti.
La notizia è stata riportata da numerosi mass media ed ha provocato un dibattito tra “colpevolisti” e “innocentisti”: c’è infatti chi sostiene che la qualità media dei candidati sia colata a picco e chi invece punta il dito contro l’eccessivo tecnicismo delle tracce e l’indebita pretenziosità dei commissari d’esame che sarebbero portatori di visioni arcaiche delle abilità che deve possedere un futuro magistrato.
C’è probabilmente del vero in entrambe le tesi ma questa constatazione non scalfisce in alcun modo il problema e le difficoltà di reclutamento del personale di magistratura sono destinate a ripresentarsi.
D’altro canto, chi ambisce ad amministrare giustizia e si candida a farlo deve comprendere di non avere alcun controllo sulla visione per così dire classica di ciò che deve saper fare (o addirittura essere) un magistrato. In altri termini, il candidato non dispone di alcun potere negoziale e deve adeguarsi alle condizioni date.
Si proverà nei prossimi paragrafi a mettere a fuoco cosa serve a chi si prepara e spera per non deludere chi deciderà il suo destino professionale.
Concorso magistratura: la traccia e il metodo
Praemitto, scindo, summo, casumque figuro, perlego, do causas, connoto et obicio.
Questa curiosa filastrocca riassume il metodo tipico della Scuola dei Commentatori che fiorì a Bologna tra il XIV e il XV secolo e, come i Glossatori che li precedettero, ebbe come principale oggetto di studio il Corpus iuris civilis di Giustiniano e la sua attualizzazione alle esigenze del tempo.
Ognuno dei verbi elencati indicava un’operazione necessaria del commento.
Occorreva in primo luogo una premessa che delimitasse correttamente l’argomento e individuasse le sue fonti (praemittere).
Seguiva la scansione del testo che doveva essere scomposto nei suoi elementi cruciali (scindere).
Il testo veniva quindi ricomposto sulla base dell’acquisita consapevolezza delle sue gerarchie interne (summare).
Si confrontavano e si mettevano alla prova le coordinate teoriche con esempi concreti (casumque figurare).
Si passava nuovamente in rassegna il testo alla ricerca di evidenze di senso in ipotesi sfuggite in prima lettura (perlegere).
Ci si concentrava sullo scopo del testo normativo (dare causas).
Nel frattempo il commentatore annotava le sue riflessioni e provava a renderle quanto più possibile sinottiche attraverso gli opportuni collegamenti tra i passi del testo (connotare).
Nella fase finale il commentatore elaborava ogni plausibile obiezione che potesse contraddire il significato del testo che gli sembrava da prediligere e provava a superarle così da pervenire ad un’unica interpretazione (obicere).
Per quanto strano possa apparire il metodo dei Commentatori è ancora oggi, a dispetto dei tanti secoli passati, una validissima guida per chi debba comprendere e risolvere la traccia di una prova scritta giuridica, comprese quelle del concorso in magistratura.
Le tracce di cui si parla presentano un doppio piano di lettura.
Il più ovvio, e per ciò stesso quello cui si presta maggiore attenzione, è quello immediatamente attinente al complesso delle norme e degli istituti che il candidato è chiamato a prendere in considerazione per la stesura dell’elaborato richiestogli.
Il secondo, meno ovvio ma non meno importante, è quello che dice al candidato cosa ci si aspetta da lui nel confronto con il primo piano.
Il metodo dei Commentatori, se correttamente applicato, consente di uscire indenni dal confronto con entrambi i piani.
Il sito web istituzionale del ministero della Giustizia ospita una sezione che contiene le tracce di tutte le prove scritte (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) proposte per i concorsi in magistratura dal 1977 al 2021.
Se ne esaminerà, a mo’ di esempio, una di diritto penale, precisamente quella estratta a sorte per il concorso bandito con DM del 15 giugno 2018.
Il testo è questo: “Premessi brevi cenni sulla condotta di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), si soffermi il candidato sulla differenza con il reato di apologia (art. 414 ultimo comma c.p.), e sulla configurabilità per entrambi i reati dell’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero”.
L’inquadramento di cornice e l’analisi testuale suggerite dai Commentatori per un avvio ottimale del lavoro devono comprendere, come si diceva, entrambi i piani testuali offerti dalla traccia.
Si farà così bene a comprendere che questa contiene anzitutto due indicatori, uno di luogo e uno di quantità, entrambi espressi dal periodo “Premessi brevi cenni”.
Chi ha composto la traccia sta dicendo che, se si vogliono fare le cose ammodino, come direbbero i toscani, c’è un percorso obbligato: i brevi cenni stanno all’inizio, non in mezzo e neanche alla fine.
C’è un luogo eletto e qualsiasi scelta alternativa sarebbe sinonimo di disordine e magari anche di un pizzico di stupidità. Va da sé che tra questi due vizi il più grave, secondo l’attuale ortodossia, è il primo e infatti nell’iconografia classica di un’udienza in tribunale non manca quasi mai un giudice con la faccia congestionata che batte il martelletto sul banco e urla “ordine, ordine”.
Il tracciografo (si può dire? Forse tracciante? Boh!) impone inoltre una misura ed è la brevità.
Sta dicendo di non avere bisogno di una monografia e men che meno di un trattato sull’art. 270-bis cod. pen., essendogli sufficiente che il candidato ne stili una breve sintesi.
Quanto breve dovrà deciderlo in solitudine il candidato ma, quale che sia la sua scelta, dovrà comunque dimostrare che il concetto di brevità gli è noto ed è in grado di declinarlo in concreto.
Mancare questo primo appuntamento sarebbe sicuramente penalizzante e forse anche fatale.
Non solo perché si violerebbe lo standard imposto ma perché qualcuno dei commissari d’esame – ce ne è sempre qualcuno più malizioso della media - potrebbe pensare che, se un candidato non comprendesse il senso delle primissime parole della traccia, comprenderebbe ancor meno il resto. E, in un crescendo drammatico, potrebbe addirittura convincersi che un candidato che non comprenda una traccia ben difficilmente comprenderà non solo testi normativi complessi ma perfino una richiesta del PM o una memoria difensiva.
Non è finita qui.
La traccia proposta, più insidiosa di quanto sembri a prima vista, contiene un ulteriore indicatore.
Sebbene la fattispecie di “associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico” contempli plurime condotte, l’autore della traccia (resto sul sicuro) restringe il campo ad una sola di esse: “Premessi brevi cenni sulla condotta di partecipazione”.
Rimangono quindi in un cono d’ombra le condotte di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia e l’attenzione è puntata sulla partecipazione.
È chiaro allora che il crinale su cui deve muoversi il candidato diventa sempre più stretto e problematico.
Se ci si pensa, non è affatto semplice esaurire in brevi cenni una fattispecie associativa così complessa riferita a due finalità (terrorismo ed eversione dell’ordine democratico) alle quali è ancora meno semplice attribuire un significato esaustivo.
Il tracciato diventa infine ansiogeno se si pensa che la struttura descrittiva da accennare brevemente deve passare attraverso le forche caudine della mera partecipazione, cioè la condotta più sfuggente e magmatica che si possa immaginare.
Eppure anche questo impegno deve essere assolto ed è bene onorarlo con indicazioni asciutte e con riferimenti altrettanto netti alle fonti da cui quelle indicazioni sono state ricavate.
Non è questo, infatti e per tutte le ragioni già esplicitate, il momento di ripercorrere annosi dibattiti dottrinari o giurisprudenziali o – non sia mai - provare a stupire la commissione con visioni individuali mai prima vagheggiate.
Non è neanche il caso di concedersi parentesi storiche o comparatiste (ad esempio, ricostruendo la parallela condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa; magari i commissari siciliani e calabresi ne sarebbero entusiasti ma il toscano di cui sopra o il marchigiano o il molisano avrebbero uno sbalzo pressorio). Non è questo il momento e ci si aspetta che una premessa finisca entro la seconda pagina, si tollera che finisca alla terza, ci si irrigidisce se impegna anche la quarta, il destino del candidato è segnato dalla quinta in avanti.
Dritti alla meta, prima possibile: questa è la parola d’ordine obbligata.
Superata questa prima e temibile sfida, inizia il vero gioco duro.
Lo si capisce dal cambio espressivo: “si soffermi il candidato”.
Non è più il tempo del pensiero veloce e iper-reattivo, ora è il tempo della riflessione strutturata.
Cosa ci si aspetta dal candidato lo spiega il periodo immediatamente successivo: gli è richiesto un lavoro dapprima di differenziazione e poi di unificazione: “si soffermi il candidato sulla differenza con il reato di apologia (art. 414 ultimo comma c.p.), e sulla configurabilità per entrambi i reati dell’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero”.
Spetta cioè al candidato di commentare il delitto di apologia nella sua specifica connessione con i delitti di terrorismo, senza quindi farsi distrarre dalla compresenza del delitto di istigazione a delinquere.
Gli tocca poi verificare cosa lo renda differente dall’associazione con finalità terroristiche o eversive e se entrambe le fattispecie ammettano anche solo in parte il rilievo della libertà di manifestazione del pensiero.
C’è poi un non detto che è come se fosse stato detto e il candidato che non se ne rendesse conto ne pagherebbe il prezzo.
Se quella libertà potesse astrattamente incrociarsi con le fattispecie in esame, il candidato dovrebbe poi raccontare alla commissione quali effetti sarebbero generati dall’incrocio.
Finito?
Sì, se ci si accontenta di un elaborato compilativo che cioè si limiti ad una rassegna più o meno ordinata di norme, correnti di pensiero, indirizzi giurisprudenziali e prassi applicative.
No, se si crede che è proprio del giurista lo spirito critico e su questo ci si può dare appuntamento alle prossime puntate.