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Condominio: la revoca dell’amministratore

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Condominio: la norma

Come previsto dall’art. 66 disposizioni Attuative del codice civile “l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.

 

Condominio: il diritto dei condomini

L’art. 66 disp. Att. del Cod. Civ. prevede il diritto dei condomini (che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio) di convocare l’assemblea straordinaria, ovvero di convocarla quando questo adempimento non sia onorato per inerzia dall’amministratore, in caso di necessità di interventi straordinari. In questo modo l’ordinamento tutela il diritto dei condomini ad indire l’assemblea per partecipare collettivamente alla vita del condominio, nel caso in cui ci sia bisogno di provvedere ex multis ad una riparazione straordinaria e l’amministratore rimane inattivo.

Ebbene, nel caso l’amministratore non proceda a convocare l’assemblea di condominio, il Codice Civile prevede il diritto dei condomini di autoconvocarsi.

 

Condominio: l’autoconvocazione

Per fare ciò è necessario conoscere, da parte dei richiedenti la convocazione straordinaria, il numero e il nome dei condomini residenti nel condominio o le altre persone con diritto di voto all’assemblea.

A tale scopo interviene l’articolo 1129 comma 2 c.c. “Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica (...) il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.

Ed invero, tali registri inseriti nell’articolo 1130 c.c. al numero 6) e 7) sono il registro di anagrafe condominiale e i verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità, i quali devono essere tenuti dall’amministratore e tenuti in guisa da rimanere nella disponibilità dei condomini.

Inoltre, sempre secondo l'articolo 1129, questa volta al comma 12, costituisce grave irregolaritàil ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge”, ovvero il rifiuto di convocare l’assemblea straordinaria richiesta da almeno i due sesti dei condomini.

 

Condominio: la responsabilità dell’amministratore

Pertanto, nel caso in cui l’amministratore si rifiuti di consegnare o di far prendere visione ai condomini del registro di anagrafe condominiale, impedendo l’autoconvocazione dell’assemblea, gli stessi condomini possono chiedere la revoca dell'amministratore per grave irregolarità, essendo un diritto sancito nel Codice Civile quello di conoscere i nominativi e il domicilio degli altri aventi diritto alla partecipazione all’assemblea di condominio.

Tale condotta integra, in capo all'amministratore, una responsabilità contrattuale derivante dal mancato rispetto delle norme previste dal contratto di mandato, che comporta il venir meno del necessario rapporto fiduciario che contraddistingue il mandante (i condomini) e il mandatario (l’amministratore). La conseguenza di tale inadempimento è la possibilità per i condomini di chiedere la revoca dell’amministratore di condominio, oltre che a costituire un potenziale  diritto al risarcimento.