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Conflitto concreto di giudicati e causa estintiva del reato

Conflitto di giudicati
Conflitto di giudicati

Abstract:

L’articolo affronta il tema dei conflitti di giudicati penali dettata dall’articolo 669 Codice Procedura Penale, con particolare riferimento all’ipotesi di conflitto fra titoli di condanna e di proscioglimento (Articolo 669 comma 8 Codice Procedura Penale).

La fattispecie concreta giunta all’attenzione del Tribunale circondariale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha il pregio di involgere l’analisi di diversi istituti giuridici sia sostanziali che processuali: dal concetto di idem factum, al rapporto fra tempus di estinzione del reato e prevalenza di giudicati, sino alla esatta identificazione del GE competente in caso di provvedimenti di proscioglimento irrevocabili per ultimi.

 

Indice:

1. Idem factum e titoli in potenziale conflitto

2. Il conflitto di giudicati nel codice di rito penale – condizioni – invocabilità nel caso concreto

3. La decisione del giudice dell’esecuzione ravennate

 

1. Idem factum e titoli in potenziale conflitto

Il Sig. H., già sub giudice di sorveglianza in relazione ad altre condanne, riceveva un nuovo ordine di carcerazione per pene concorrenti dalla Procura della Repubblica di Ravenna, con contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione, recante l’ulteriore pena di 4 mesi di reclusione.

L’emissione del provvedimento esecutivo nasceva dalla sopravvenuta irrevocabilità, nell’anno 2016, della sentenza di appello confermativa di condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale monocratico di Faenza- ex sezione distaccata di Ravenna.

L’acquisizione del titolo – id est la sentenza del Tribunale faentino – per opera del nuovo patrocinatore del Sig. H. consentiva di stabilire trattarsi di condanna per i reati di cui agli articoli 477, 482 Codice Penale “perché formava falsamente la patente di guida recante numero … apparentemente a lui intestata e rilasciata il … apponendovi la propria effigie fotografica. Accertato in Faenza il 9.2.2010.

Il prevenuto, infatti, era stato giudicato e condannato dal Tribunale faentino alla pena finale di mesi 4 di reclusione. Il giudizio di appello, attivato dal legale dell’epoca, si era poi definitivamente concluso, nell’anno 2016, con sentenza interamente confermativa della condanna di prime cure.

Sempre per i reati di cui agli articoli 477, 482 Codice Penale (e di ricettazione) il Signor H. aveva subito un altro giudizio penale, già concluso nell’anno 2015 con condanna di primo grado del Tribunale monocratico di Forlì alla pena di anni 2 e mesi 1, non appellata dal difensore d’ufficio dell’epoca.

Nel giudizio l’imputato aveva dovuto rispondere dei reati di cui agli articoli 477, 482 Codice Penale “perché contraffaceva la patente di guida … che assumeva il num. … apponendovi la propria effigie fotografica. Accertato in Forlì il 5 giugno 2011, oltre che del relativo reato di ricettazione.

Una pesante condanna, che, grazie ad incidente di esecuzione volto alla declaratoria di non esecutività del titolo e alla restituzione in termini per l’impugnazione, il nuovo Difensore aveva potuto appellare.

Nel successivo anno 2017, la Corte di Appello di Bologna, investita del gravame, in totale riforma della sentenza forlivese, dichiarava non doversi procedere nei confronti del signor H. per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti.

L’analisi delle sentenze (quella faentina e quella forlivese-felsinea) svelava l’identità del fatto[1] oggetto di doppio giudizio: la contraffazione, commessa una volta sola, con apposizione dell’effige fotografica, della stessa patente, realizzata dal medesimo soggetto attivo, il Sig. H. appunto. L’accertamento – ossia la scoperta - della falsificazione in tempi e circondari diversi (quelli dei relativi controlli stradali) non potendosi confondere con il tempus commissi delicti.

Il nuovo ordine di carcerazione aveva, dunque, palesato l’esistenza di due titoli per il medesimo fatto, l’uno di condanna (irrevocabile nel 2016) e l’altro di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (irrevocabile nel 2017), ossia di un potenziale caso di c.d. Conflitto di giudicati.

 

2. Il conflitto di giudicati nel codice di rito penale – condizioni – invocabilità nel caso concreto

Ritenuto che per il medesimo fatto si fossero cristallizzati giudicati di segno contrario, si ponevano due profili di analisi:

- la riconducibilità del caso ad una delle ipotesi di cui all’articolo 669 Codice Procedura Penale;

- l’individuazione, per l’ipotesi positiva, del giudice dell’esecuzione effettivamente competente.

Esaminiamoli.

Come noto, la disciplina dell’articolo 669 Codice Procedura Penale abbraccia tutti i conflitti di giudicato e non soltanto quelli fra sentenze di condanna e attribuisce la relativa competenza al Giudice dell’Esecuzione secondo il modello processuale dell’articolo 666 Codice Procedura Penale.

Con l’articolo 669 Codice Procedura Penale, come si legge nella Relazione al progetto preliminare, pag.147, si è “semplificata la procedura – prima affidata in via esclusiva alla Corte di Cassazione, ndr –, assicurata la piena partecipazione di tutte le parti e fornita la garanzia di una successiva istanza di giudizio attraverso la possibilità del ricorso per cassazione”.

Principio generalissimo che presidia la materia è quello del favor rei, che vale a risolvere le ipotesi in cui via sia concorso di più titoli esecutivi (omogenei o disomogenei) formatisi in violazione della regola del ne bis in idem.

In particolare, la disciplina de qua detta i criteri di soluzione dei casi in cui siano inconciliabili i comandi contenuti nelle decisioni in esecuzione (c.d. Conflitto pratico, come nel caso del Signor H.) e dei casi in cui il contrasto (tra giudicati) sia di tipo logico, dato che i fatti stabiliti in una decisione sono incompatibili con quelli stabiliti nell’altra (c.d. Conflitto teorico). In entrambi i casi è necessario che i titoli in esecuzione riguardino lo stesso fatto, nell’accezione più sopra riportata.

La vicenda fattuale pareva riconducibile all’ipotesi di conflitto pratico contemplata dal comma 8° dell’articolo 669 Codice Procedura Penale, a tenor del quale “Salvo quanto previsto dagli artt. 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. (...)”, espressione diretta del principio generalissimo del favor rei.

La seconda parte di questo stesso comma 8 apporta, però, un “correttivo” alla regola generale – per cui fra condanna e proscioglimento prevale il secondo –, precisando che “Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatisi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima”.

Ciò significa, a contrarii, che il proscioglimento per “mera” estinzione del reato prevale sulla condanna definitiva – determinandone la revoca in applicazione della regola generale – solo se l’effetto estintivo si sia verificato prima dell’irrevocabilità della condanna medesima.

E si badi: a rilevare a questi fini non sarà la data di accertamento/declaratoria dell’estinzione, bensì il tempo del suo effettivo verificarsi.

Sarà, dunque, compito dell’interprete non fermarsi al dato formale dell’epoca della irrevocabilità del titolo o della declaratoria di estinzione, ma verificare in concreto (ossia nel merito) quando l’effetto estintivo del reato si sia nei fatti prodotto.

Solo se tale effetto si realizzi prima dell’irrevocabilità della condanna potrà valere la regola generale del favor rei – dettata dalla prima parte del citato comma 8 – e il proscioglimento prevalere sulla condanna.

Ebbene, il singolare caso del Sig. H. sembrava proprio ricadere nell’unico spazio applicativo della norma in considerazione: la sentenza (più favorevole) della Corte di Appello, benché pronunciata e divenuta definitiva nell’anno 2017 (dunque successivamente all’irrevocabilità della condanna - 2016), recava infatti un importante dictum in punto di consumazione della contraffazione: con ragionamento logico e privo di contraddizioni, applicativo ancora una volta del principio del favor rei, la Corte collocava la commissione del delitto di falsificazione del Sig.H. alla “fine di novembre dell’anno 2006”, con conseguente verificarsi dell’estinzione (per prescrizione) del reato a tutto maggio 2014, dunque prima del passaggio in giudicato della sentenza faentina di condanna (gennaio 2016), in relazione al quale era stato emesso l’ordine di carcerazione.  L’incidente di esecuzione ex articolo 669 comma 8° Codice Procedura Penale volto alla revoca della condanna faentina a 4 mesi di carcere oggetto del nuovo ordine di carcerazione che aveva attinto il signor H. era dunque praticabile.

Ma – ed ecco il secondo profilo di analisi – chi reputare GE competente?

Ai sensi dell’articolo 665 comma 1° Codice Procedura Penale Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato”.

Il secondo comma della stessa disposizione aggiunge però che “Quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello”.

Posto che il giudizio di appello avverso la sentenza faentina era stato di integrale conferma, il giudice dell’esecuzione competente a decidere della relativa esecuzione pareva potersi individuare nel giudice monocratico di Ravenna (stante l’abolizione della sezione distaccata faentina).

Quid iuris considerata la circostanza che la sentenza di appello (dichiarante l’estinzione del reato) sulla condanna forlivese fosse stata l’ultima ad essere passata in giudicato?

Poteva essa elidere le regole di competenza sopra richiamate in favore di quella dettata al comma 4° dello stesso articolo 665, secondo cui “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo?

Dello specifico punto si è occupata la giurisprudenza di legittimità, che, puntualmente, ha affermato debbano escludersi dal novero dei provvedimenti di cui tener conto ai sensi dell’articolo 665 comma 4° Codice Procedura Penalei proscioglimenti … il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi dell’articolo 537 Codice Procedura Penale comma 4, articolo 669 Codice Procedura Penale commi 7 e 8, articolo 673 Codice Procedura Penale comma 2 o articolo 675 commi 1 e 2) è meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione – ai fini di cui all’articolo 665 Codice Procedura Penale comma 4 – si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito (l’unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto), nonché foriera di gravi inconvenienti” (cfr. Cass. pen. Sez.I, 15/1/2018, n°9547, rv 272491, con ampia ricostruzione del tema).

La richiesta ex articolo 669 comma 8° Codice Procedura Penale di revoca della condanna faentina a mesi 4 di reclusione in favore della sentenza felsinea di proscioglimento per estinzione dello stesso fatto-reato poteva, quindi, essere indirizzata, nelle forme di cui all’articolo 666 Codice Procedura Penale, al Tribunale monocratico di Ravenna in funzione di giudice dell’esecuzione.

 

3. La decisione del giudice dell’esecuzione ravennate

Investito della questione, il Giudice dell’esecuzione di Ravenna, con Ordinanza del 20/1/2020, accoglieva l’incidente di esecuzione del Sig. H. così motivando: “l’istanza appare fondata dovendosi ravvisare un conflitto di giudicati espressi nei due provvedimenti di cui sopra, da risolversi, in applicazione della norma di cui all’articolo 669 comma 8 Codice Procedura Penale, ordinando l’esecuzione della sentenza forlivese per come riformata dalla sentenza della Corte di Appello sub a) e la revoca della sentenza sub b) con i conseguenti effetti sull’ordine di esecuzione”.

Si legge ancora nell’ordinanza “in applicazione del disposto di cui all’articolo 669 comma 8 Codice Procedura Penale tra un sentenza di proscioglimento ed una sentenza di condanna – come nel caso in esame – il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la sentenza di condanna e, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato – come nel caso in esame – e la causa si è verificata successivamente alla data di irrevocabilità della sentenza  di condanna si esegue quest’ultima; a contrario, se la causa di estinzione si è verificata prima della irrevocabilità della sentenza di  condanna si continua ad applicare la regola generale dell’esecuzione della sentenza di proscioglimento. (...) Ne consegue che la causa di estinzione del reato non essendosi verificata successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna non muta la regola di diritto stabilita dalla prima parte dell’articolo 669 comma 8 Codice Procedura Penale. Va pertanto revocata ex articolo 669 comma 8 Codice Procedura Penale la sentenza descritta al capo b) con ricaduta sull’ordine di carcerazione n° ...”.

Incidenter tantum, il giudice dell’esecuzione rilevava altresì l’ammissibilità dell’istanza “in virtù del principio di diritto secondo il quale l’accertamento dell’identità del fatto oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza può legittimamente escludere il ricorso al giudice dell’esecuzione nei soli casi in cui la questione del ne bis in idem, sia stata espressamente dedotta dalle parti e risolta negativamente in via principale nell’ambito del giudizio di cognizione (Sez.I, 23 ottobre 2008, n.43708, in CED Cass. n.241567). Al contrario la mera risoluzione di tale questione solo in via incidentale con pronuncia di esclusione della medesimezza del fatto contenuta nel provvedimento di condanna, non produce l’effetto di escludere l’applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 669 comma 8 Codice Procedura Penale. Infatti, in tal caso, non resta preclusa la risoluzione da parte del giudice dell’esecuzione dei casi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stesa persona in quanto, da una parte, alla statuizione del giudice di merito sul punto non può essere riconosciuta efficacia formale di giudicato e, dall’altra, la sede nella quale propriamente la questione va affrontata e risolta è quella esecutiva. Ne consegue che la disposizione contenuta nell’articolo 669 Codice Procedura Penale è destinata a trovare attuazione in sede esecutiva soltanto nelle ipotesi in cui nelle precedenti fasi processuali le parti e il giudice non abbiano fatto esercizio dei poteri e dei diversi strumenti giuridici loro apprestati dall’ordinamento in tema di ne bis in idem al fine di evitare la duplicazione dei processi con conseguente inoperatività, in questi casi, della relativa preclusione processuale  derivante dalla consumazione del potere (Cass. pen. Se.III, 10/3/2016, n.17197)”.

All’accoglimento dell’incidente di esecuzione conseguiva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica locale per quanto di competenza e, successivamente, l’annullamento dell’ordine di carcerazione del Signor H. recante i contestati ulteriori 4 mesi di reclusione.

 

[1]Come affermato in via consolidata, l’idem factum ricorre «quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», (cfr. ex pluris C.SS.UU. 28/6-28/9/2005, Donati, in Mass.Uff., 231800; C.pen.Sez.V, 1/7/2010, in Mass.Uff., 247895).