Consiglio di Stato: casi in cui si può ritenere sufficiente la valutazione espressa con solo voto numerico

Concorso pubblico: la sufficienza della valutazione espressa col solo voto numerico presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali.

Con la sentenza in commento, 30 novembre 2007 n. 6096, anche la IV sezione del Consiglio di Stato aderisce all’orientamento già espresso dalla V e dalla VI in tema di motivazione in forma numerica valida solo in presenza di criteri "ferrei".

Secondo il massimo organo della Giustizia amministrativa, infatti, in sede di concorso pubblico (così come in sede di gare), la sufficienza della valutazione espressa con voto numerico dalla commissione presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali, solo in presenza dei quali è consentito prescindere da una motivazione giustificatrice del punteggio numerico (alla stregua del principio nella specie è stata ritenta illegittima la valutazione delle prove in forma numerica, atteso che la commissione di concorso non aveva prefissato i criteri di valutazione relativi a "esami ed esperimenti pratici", nei quali si concretizzava la prova concorsuale).

La sentenza in rassegna, inoltre, si segnala all’attenzione dei lettori anche per i seguenti importanti principi:

- le modalità di notifica previste dall’art. 146 c.p.c. (secondo cui "se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene") vanno senz’altro osservate nel caso in cui il militare stia espletando effettivamente attività di servizio;

- la notificazione del ricorso introduttivo in un luogo o a persona diversa o in modo diverso da quello prescritto è affetta non già da giuridica inesistenza, bensì dalla nullità ex art. 160 c.p.c., per cui l’eventuale costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana "ex tunc" il vizio inerente non al ricorso, ma alla sua notificazione, poiché la rinnovazione di quest’ultima o la predetta costituzione, con efficacia equipollente, impediscono la decadenza;

- il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., in base al quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo; pertanto non può eccepirsi o sostenersi la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al controinteressato, quando quest’ultimo si sia spontaneamente costituito in giudizio esercitando il diritto di difesa, a nulla rilevando che tale costituzione sia stata fatta proprio al fine di eccepire la nullità della notifica, essendo la rilevata circostanza - e cioè la costituzione in giudizio - la dimostrazione da parte dell’intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa;

- dall’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove) deriva l’obbligo della commissione esaminatrice di definire i criteri di valutazione delle prove scritte. E conseguentemente è illegittimo il procedimento di concorso per il quale, in violazione di tale norma, non siano stati predeterminati i criteri valutativi delle prove.

(Consiglio di Stato - Sezione Quarta Giurisdizionale, Sentenza 30 novembre 2007 n. 6096).

[Avv. Alfredo Matranga]

Concorso pubblico: la sufficienza della valutazione espressa col solo voto numerico presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali.

Con la sentenza in commento, 30 novembre 2007 n. 6096, anche la IV sezione del Consiglio di Stato aderisce all’orientamento già espresso dalla V e dalla VI in tema di motivazione in forma numerica valida solo in presenza di criteri "ferrei".

Secondo il massimo organo della Giustizia amministrativa, infatti, in sede di concorso pubblico (così come in sede di gare), la sufficienza della valutazione espressa con voto numerico dalla commissione presuppone una determinazione di criteri di valutazione precisi e puntuali, solo in presenza dei quali è consentito prescindere da una motivazione giustificatrice del punteggio numerico (alla stregua del principio nella specie è stata ritenta illegittima la valutazione delle prove in forma numerica, atteso che la commissione di concorso non aveva prefissato i criteri di valutazione relativi a "esami ed esperimenti pratici", nei quali si concretizzava la prova concorsuale).

La sentenza in rassegna, inoltre, si segnala all’attenzione dei lettori anche per i seguenti importanti principi:

- le modalità di notifica previste dall’art. 146 c.p.c. (secondo cui "se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene") vanno senz’altro osservate nel caso in cui il militare stia espletando effettivamente attività di servizio;

- la notificazione del ricorso introduttivo in un luogo o a persona diversa o in modo diverso da quello prescritto è affetta non già da giuridica inesistenza, bensì dalla nullità ex art. 160 c.p.c., per cui l’eventuale costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana "ex tunc" il vizio inerente non al ricorso, ma alla sua notificazione, poiché la rinnovazione di quest’ultima o la predetta costituzione, con efficacia equipollente, impediscono la decadenza;

- il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., in base al quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo; pertanto non può eccepirsi o sostenersi la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al controinteressato, quando quest’ultimo si sia spontaneamente costituito in giudizio esercitando il diritto di difesa, a nulla rilevando che tale costituzione sia stata fatta proprio al fine di eccepire la nullità della notifica, essendo la rilevata circostanza - e cioè la costituzione in giudizio - la dimostrazione da parte dell’intimato di essere in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa;

- dall’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove) deriva l’obbligo della commissione esaminatrice di definire i criteri di valutazione delle prove scritte. E conseguentemente è illegittimo il procedimento di concorso per il quale, in violazione di tale norma, non siano stati predeterminati i criteri valutativi delle prove.

(Consiglio di Stato - Sezione Quarta Giurisdizionale, Sentenza 30 novembre 2007 n. 6096).

[Avv. Alfredo Matranga]