Consiglio di Stato: il TU Edilizia prevale sulle norme regionali previgenti di contenuto difforme

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 2 del 7 aprile 2008, ha stabilito che le norme del T.U. dell’edilizia (introdotte con d.p.r. n. 380 del 2001 al fine del riordino della materia), in quanto norme di principio, prevalgono su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme.

Si legge nella motivazione che “nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto nella materia, assegnando alle norme contenute nel t.u. dell’edilizia volte al riordino della stessa il carattere di norme di principio, devono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti e, così - per ciò che attiene alla presente fattispecie - la disciplina di fonte regionale di cui si è detto per contrasto con i principi contenuti nel ripetuto art. 12, comma 3, del t.u. n. 380/2001; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime” (arg. confermato mediante il richiamo in sentenza dell’art. 1, comma 2 della legge “La Loggia” n. 131/2003, dell’art. 1 del d.p.r. n. 380/2001 - secondo cui “il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”- , del successivo art. 2, commi 1 e 3 del T.U. dell’edilizia e dell’art. 117, comma 3 Cost.)

L’art. 12, comma 3 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire) del d.p.r. n. 380 del 2001, il quale stabilisce che: “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”, è stato, quindi, ritenuto prevalente sulle norme regionali previgenti di contenuto difforme (nel caso di specie, l’art. 5 della l. r. Lazio n. 24 del 1977 e l’art. 36 della l. r. Lazio n. 38 del 1999).

In particolare, l’Adunanza Plenaria ha precisato che l’art. 12, 3 comma del d.p.r. 380 del 2001 è una norma “avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell’attività edificatoria; urbanistica, dall’altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell’ordinato assetto del territorio”.

Pur essendo una “norma apparentemente di dettaglio”, secondo il Consiglio di Stato si tratta di “una disposizione che ben può essere riguardata quale norma di principio - espressiva dell’esigenza di riordino del sistema che permea il testo unico – “, ponendosi altresì “in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell’azione amministrativa”. Ne consegue, in definitiva, che tale norma di principio prevale sulle leggi regionali previgenti difformi.

(Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, Decisione 7 aprile 2008, n. 2: Edilizia – Normativa regionale diversa da quella statale – Prevalenza di quella statale – Legittimità)

[Dott. Donato Vozza]

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 2 del 7 aprile 2008, ha stabilito che le norme del T.U. dell’edilizia (introdotte con d.p.r. n. 380 del 2001 al fine del riordino della materia), in quanto norme di principio, prevalgono su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme.

Si legge nella motivazione che “nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto nella materia, assegnando alle norme contenute nel t.u. dell’edilizia volte al riordino della stessa il carattere di norme di principio, devono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti e, così - per ciò che attiene alla presente fattispecie - la disciplina di fonte regionale di cui si è detto per contrasto con i principi contenuti nel ripetuto art. 12, comma 3, del t.u. n. 380/2001; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime” (arg. confermato mediante il richiamo in sentenza dell’art. 1, comma 2 della legge “La Loggia” n. 131/2003, dell’art. 1 del d.p.r. n. 380/2001 - secondo cui “il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”- , del successivo art. 2, commi 1 e 3 del T.U. dell’edilizia e dell’art. 117, comma 3 Cost.)

L’art. 12, comma 3 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire) del d.p.r. n. 380 del 2001, il quale stabilisce che: “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”, è stato, quindi, ritenuto prevalente sulle norme regionali previgenti di contenuto difforme (nel caso di specie, l’art. 5 della l. r. Lazio n. 24 del 1977 e l’art. 36 della l. r. Lazio n. 38 del 1999).

In particolare, l’Adunanza Plenaria ha precisato che l’art. 12, 3 comma del d.p.r. 380 del 2001 è una norma “avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell’attività edificatoria; urbanistica, dall’altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell’ordinato assetto del territorio”.

Pur essendo una “norma apparentemente di dettaglio”, secondo il Consiglio di Stato si tratta di “una disposizione che ben può essere riguardata quale norma di principio - espressiva dell’esigenza di riordino del sistema che permea il testo unico – “, ponendosi altresì “in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell’azione amministrativa”. Ne consegue, in definitiva, che tale norma di principio prevale sulle leggi regionali previgenti difformi.

(Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, Decisione 7 aprile 2008, n. 2: Edilizia – Normativa regionale diversa da quella statale – Prevalenza di quella statale – Legittimità)

[Dott. Donato Vozza]