Consiglio di Stato: legittimazione del fallito solo nel caso di disinteresse o inerzia organo preposto
Il Consiglio precisa che <<a norma dell’art. 43, primo comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento "sta in giudizio il curatore" (salvo il limite di cui al secondo comma in materia di "intervento" in giudizio per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per bancarotta, o per espressa previsione di legge); lo stare in giudizio del curatore è specularmente correlato alla perdita di capacità processuale del fallito rispetto ai rapporti di diritto patrimoniale acquisiti al fallimento (Cass. civ. 21 maggio 2004, n. 9710)>>.
Secondo il Consiglio - in adesione alla soluzione della giurisprudenza di legittimità - quanto sopra <<è diretta conseguenza del rilievo che per legge sta in giudizio il curatore e che non è concepibile che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l’opportunità di non proporre impugnazione possa essere messa nel nulla da iniziative contrastanti del fallito, in particolare ove si consideri che quest’ultimo può "intervenire" nel giudizio, a norma dell’art. 43, secondo comma, della legge fallimentare esclusivamente per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per lui di bancarotta, oppure quando l’intervento è previsto dalla legge (cfr., da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ. 21.5.2004 n. 9710 cit.; cfr. anche, sul principio, fra le tante, Cass. civ. 28 aprile 2003, n. 5202, 3 aprile 2003, n. 5202, 15 gennaio 2003, n. 529, 9 agosto 1996, n. 7320)>>.
In applicazione del principio enunciato e non ritenendo ravvisabile l’inerzia o il disinteresse degli organi fallimentari, è stata affermata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal fallito, eccepibile dalla controparte e rilevabile d’ufficio.
(Consiglio di Stato, Sentenza 10 aprile 2009, n. 2223: Legittimazione processuale del fallito - Disinteresse organi deputati - Mancanza - Esclusione).
[Dott. Donato Vozza]
Il Consiglio precisa che <<a norma dell’art. 43, primo comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento "sta in giudizio il curatore" (salvo il limite di cui al secondo comma in materia di "intervento" in giudizio per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per bancarotta, o per espressa previsione di legge); lo stare in giudizio del curatore è specularmente correlato alla perdita di capacità processuale del fallito rispetto ai rapporti di diritto patrimoniale acquisiti al fallimento (Cass. civ. 21 maggio 2004, n. 9710)>>.
Secondo il Consiglio - in adesione alla soluzione della giurisprudenza di legittimità - quanto sopra <<è diretta conseguenza del rilievo che per legge sta in giudizio il curatore e che non è concepibile che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l’opportunità di non proporre impugnazione possa essere messa nel nulla da iniziative contrastanti del fallito, in particolare ove si consideri che quest’ultimo può "intervenire" nel giudizio, a norma dell’art. 43, secondo comma, della legge fallimentare esclusivamente per le questioni dalle quali può dipendere una imputazione per lui di bancarotta, oppure quando l’intervento è previsto dalla legge (cfr., da ultimo, condivisibilmente, Cass. civ. 21.5.2004 n. 9710 cit.; cfr. anche, sul principio, fra le tante, Cass. civ. 28 aprile 2003, n. 5202, 3 aprile 2003, n. 5202, 15 gennaio 2003, n. 529, 9 agosto 1996, n. 7320)>>.
In applicazione del principio enunciato e non ritenendo ravvisabile l’inerzia o il disinteresse degli organi fallimentari, è stata affermata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal fallito, eccepibile dalla controparte e rilevabile d’ufficio.
(Consiglio di Stato, Sentenza 10 aprile 2009, n. 2223: Legittimazione processuale del fallito - Disinteresse organi deputati - Mancanza - Esclusione).
[Dott. Donato Vozza]