Consiglio di Stato: nei concorsi pubblici deve ritenersi sufficiente la valutazione in forma numerica delle prove

E’ questo il principio con cui il Consiglio di Stato, Sezione IV - sentenza 19 ottobre 2007 n. 5468 - ha annullato la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, 21 dicembre 2996, n. 6053.

Con la sentenza in commento, il massimo Organo della Giustizia Amministrativa ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale nei concorsi pubblici deve ritenersi sufficiente la valutazione in forma numerica delle prove, senza bisogno di alcuna aggiunta di motivazione dialettica.

In particolare, per i Giudici di Palazzo Spada, allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa.

Secondo il Consiglio si Stato, il richiamato principio, peraltro, è espressamente ribadito dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al "provvedimento" amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica "provvede" in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico.

[Avv. Alfredo Matranga]
E’ questo il principio con cui il Consiglio di Stato, Sezione IV - sentenza 19 ottobre 2007 n. 5468 - ha annullato la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, 21 dicembre 2996, n. 6053.

Con la sentenza in commento, il massimo Organo della Giustizia Amministrativa ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale nei concorsi pubblici deve ritenersi sufficiente la valutazione in forma numerica delle prove, senza bisogno di alcuna aggiunta di motivazione dialettica.

In particolare, per i Giudici di Palazzo Spada, allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa.

Secondo il Consiglio si Stato, il richiamato principio, peraltro, è espressamente ribadito dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al "provvedimento" amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica "provvede" in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico.

[Avv. Alfredo Matranga]