Corte d’Appello di Firenze: applicazione dell’articolo 709ter c.p.c. sull’affidamento condiviso

Madre divorziata deve risarcire il figlio e l’ex marito. La Corte d’appello di Firenze ha condannato a norma dell’articolo 709ter Codice Procedura Civile una madre al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 650 in favore del figlio e ad Euro 350 in favore del padre del ragazzo, nonché suo ex marito, per aver impedito loro di trascorrere alcuni giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.

La Corte d’Appello ha ritenuto che “la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”.

Con la suddetta pronuncia è stato applicato per la prima volta nell’ambito del nostro ordinamento l’articolo 709ter Codice Procedura Civile introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 che detta “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

L’articolo 709ter Codice Procedura Civile disciplina un meccanismo di risoluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio delle potestà loro spettanti sui figli o in ordine alle modalità di affidamento degli stessi, stabilendo in particolare che: “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Detta disposizione prevede in sostanza che qualora emergano comportamenti latu sensu illeciti di una delle parti (vale a dire, “gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”), il giudice può modificare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e/o prevedere misure risarcitorie e/o sanzionatorie a carico del genitore che ha tenuto il comportamento illecito. La ratio alla base della norma è quella di evitare che i genitori, in special modo nell’ipotesi di conflitti post-coniugali, possano tenere comportamenti che si risolvono in un utilizzo strumentale del figlio minore – ai quali, si ricorda, l’articolo 155 quinquies, 2 comma Codice Civile equipara i maggiorenni afflitti da handicap grave.

Con l’applicazione ad opera della Corte di Firenze di tale disposizione viene raggiunto, quindi, un’ulteriore traguardo in ordine alla tutela dei minori e al loro diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori nel caso di affidamento condiviso.

[Corte d’Appello di Firenze, Sentenza 25 febbraio 2008]

[Donato Vozza]

Madre divorziata deve risarcire il figlio e l’ex marito. La Corte d’appello di Firenze ha condannato a norma dell’articolo 709ter Codice Procedura Civile una madre al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 650 in favore del figlio e ad Euro 350 in favore del padre del ragazzo, nonché suo ex marito, per aver impedito loro di trascorrere alcuni giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.

La Corte d’Appello ha ritenuto che “la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”.

Con la suddetta pronuncia è stato applicato per la prima volta nell’ambito del nostro ordinamento l’articolo 709ter Codice Procedura Civile introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 che detta “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

L’articolo 709ter Codice Procedura Civile disciplina un meccanismo di risoluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio delle potestà loro spettanti sui figli o in ordine alle modalità di affidamento degli stessi, stabilendo in particolare che: “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Detta disposizione prevede in sostanza che qualora emergano comportamenti latu sensu illeciti di una delle parti (vale a dire, “gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”), il giudice può modificare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e/o prevedere misure risarcitorie e/o sanzionatorie a carico del genitore che ha tenuto il comportamento illecito. La ratio alla base della norma è quella di evitare che i genitori, in special modo nell’ipotesi di conflitti post-coniugali, possano tenere comportamenti che si risolvono in un utilizzo strumentale del figlio minore – ai quali, si ricorda, l’articolo 155 quinquies, 2 comma Codice Civile equipara i maggiorenni afflitti da handicap grave.

Con l’applicazione ad opera della Corte di Firenze di tale disposizione viene raggiunto, quindi, un’ulteriore traguardo in ordine alla tutela dei minori e al loro diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori nel caso di affidamento condiviso.

[Corte d’Appello di Firenze, Sentenza 25 febbraio 2008]

[Donato Vozza]