Corte d’Appello di Firenze: applicazione dell’articolo 709ter c.p.c. sull’affidamento condiviso
La Corte d’Appello ha ritenuto che “la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”.
Con la suddetta pronuncia è stato applicato per la prima volta nell’ambito del nostro ordinamento l’articolo 709ter Codice Procedura Civile introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 che detta “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
L’articolo 709ter Codice Procedura Civile disciplina un meccanismo di risoluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio delle potestà loro spettanti sui figli o in ordine alle modalità di affidamento degli stessi, stabilendo in particolare che: “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
Detta disposizione prevede in sostanza che qualora emergano comportamenti latu sensu illeciti di una delle parti (vale a dire, “gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”), il giudice può modificare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e/o prevedere misure risarcitorie e/o sanzionatorie a carico del genitore che ha tenuto il comportamento illecito. La ratio alla base della norma è quella di evitare che i genitori, in special modo nell’ipotesi di conflitti post-coniugali, possano tenere comportamenti che si risolvono in un utilizzo strumentale del figlio minore – ai quali, si ricorda, l’articolo 155 quinquies, 2 comma Codice Civile equipara i maggiorenni afflitti da handicap grave.
Con l’applicazione ad opera della Corte di Firenze di tale disposizione viene raggiunto, quindi, un’ulteriore traguardo in ordine alla tutela dei minori e al loro diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori nel caso di affidamento condiviso.
[Corte d’Appello di Firenze, Sentenza 25 febbraio 2008]
[Donato Vozza]
La Corte d’Appello ha ritenuto che “la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”.
Con la suddetta pronuncia è stato applicato per la prima volta nell’ambito del nostro ordinamento l’articolo 709ter Codice Procedura Civile introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 che detta “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
L’articolo 709ter Codice Procedura Civile disciplina un meccanismo di risoluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio delle potestà loro spettanti sui figli o in ordine alle modalità di affidamento degli stessi, stabilendo in particolare che: “Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
Detta disposizione prevede in sostanza che qualora emergano comportamenti latu sensu illeciti di una delle parti (vale a dire, “gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”), il giudice può modificare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e/o prevedere misure risarcitorie e/o sanzionatorie a carico del genitore che ha tenuto il comportamento illecito. La ratio alla base della norma è quella di evitare che i genitori, in special modo nell’ipotesi di conflitti post-coniugali, possano tenere comportamenti che si risolvono in un utilizzo strumentale del figlio minore – ai quali, si ricorda, l’articolo 155 quinquies, 2 comma Codice Civile equipara i maggiorenni afflitti da handicap grave.
Con l’applicazione ad opera della Corte di Firenze di tale disposizione viene raggiunto, quindi, un’ulteriore traguardo in ordine alla tutela dei minori e al loro diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori nel caso di affidamento condiviso.
[Corte d’Appello di Firenze, Sentenza 25 febbraio 2008]
[Donato Vozza]