Corte di Giustizia UE: diritto d’autore su fotografia utilizzata come identikit, eccezioni per pubblica sicurezza
Nel procedimento C‑145/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Austria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa
Eva-Maria Painer
contro
Standard VerlagsGmbH,
Axel Springer AG,
Süddeutsche Zeitung GmbH,
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,
Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis, e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Painer, dall’avv. G. Zanger, Rechtsanwalt;
– per la Standard VerlagsGmbH, dall’avv. M. Windhager, Rechtsanwältin;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’art. 5, nn. 3, lett. d) ed e), e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Painer, fotografa indipendente, e cinque case editrici, vale a dire la Standard VerlagsGmbH (in prosieguo: la «Standard»), la Axel Springer AG (in prosieguo: la «Axel Springer»), la Süddeutsche Zeitung GmbH, la Spiegel‑Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e la Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, in merito all’utilizzo, da parte di queste ultime, di fotografie di Natascha K.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo di Marrakech 15 aprile 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato approvato mediante la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1).
4 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio così dispone:
«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»] e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna:
«L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura e alle scienze».
6 L’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna così recita:
«Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne [...] stamp[a], a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo».
7 Ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di Berna:
«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».
8 In forza dell’art. 37, n. 1, lett. c), della Convenzione di Berna:
«In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese».
9 L’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi nonché il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Questi due trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).
10 Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede, all’art. 1, n. 4, che le parti contraenti devono conformarsi agli artt. 1‑21 nonché all’allegato della Convenzione di Berna.
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 44/2001
11 I ‘considerando’ 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 prevedono quanto segue:
«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(...)
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».
12 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
13 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
14 L’art. 6, punto 1, di tale medesimo regolamento, contenuto nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolato «Competenze speciali», dispone quanto segue:
«[La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».
La direttiva 93/98/CEE
15 La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), prevede, al suo ‘considerando’ 17, quanto segue:
«(...) la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; (...) per conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; (...) un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; (...) è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale».
16 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva prevede che l’opera letteraria o artistica sia tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna, per tutta la vita dell’autore di tale opera e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
17 L’art. 6 della citata direttiva così recita:
«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».
18 La direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12), la quale ha proceduto a codificarla e contiene, sostanzialmente, le stesse disposizioni. La direttiva 2006/116 è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.
19 Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la causa principale rimane disciplinata dalla direttiva 93/98.
La direttiva 2001/29
20 I ‘considerando’ 6, 9, 21, 31, 32 e 44 della direttiva 2001/29 sono formulati come segue:
«(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.
(...)
(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(...)
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(...)
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(...)
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».
21 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva così recita:
«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».
22 L’art. 2 della citata direttiva, relativo al diritto di riproduzione, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritt
Nel procedimento C‑145/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Austria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa
Eva-Maria Painer
contro
Standard VerlagsGmbH,
Axel Springer AG,
Süddeutsche Zeitung GmbH,
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,
Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis, e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Painer, dall’avv. G. Zanger, Rechtsanwalt;
– per la Standard VerlagsGmbH, dall’avv. M. Windhager, Rechtsanwältin;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’art. 5, nn. 3, lett. d) ed e), e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Painer, fotografa indipendente, e cinque case editrici, vale a dire la Standard VerlagsGmbH (in prosieguo: la «Standard»), la Axel Springer AG (in prosieguo: la «Axel Springer»), la Süddeutsche Zeitung GmbH, la Spiegel‑Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e la Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG, in merito all’utilizzo, da parte di queste ultime, di fotografie di Natascha K.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo di Marrakech 15 aprile 1994, che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato approvato mediante la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1).
4 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio così dispone:
«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»] e al suo annesso. Tuttavia, essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna:
«L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura e alle scienze».
6 L’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna così recita:
«Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne [...] stamp[a], a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo».
7 Ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di Berna:
«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».
8 In forza dell’art. 37, n. 1, lett. c), della Convenzione di Berna:
«In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese».
9 L’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi nonché il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Questi due trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6).
10 Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede, all’art. 1, n. 4, che le parti contraenti devono conformarsi agli artt. 1‑21 nonché all’allegato della Convenzione di Berna.
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 44/2001
11 I ‘considerando’ 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 prevedono quanto segue:
«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(...)
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».
12 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
13 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
14 L’art. 6, punto 1, di tale medesimo regolamento, contenuto nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolato «Competenze speciali», dispone quanto segue:
«[La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».
La direttiva 93/98/CEE
15 La direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), prevede, al suo ‘considerando’ 17, quanto segue:
«(...) la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; (...) per conseguire un’armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell’ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; (...) un’opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; (...) è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale».
16 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva prevede che l’opera letteraria o artistica sia tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna, per tutta la vita dell’autore di tale opera e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
17 L’art. 6 della citata direttiva così recita:
«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».
18 La direttiva 93/98 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12), la quale ha proceduto a codificarla e contiene, sostanzialmente, le stesse disposizioni. La direttiva 2006/116 è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.
19 Tuttavia, in considerazione della data dei fatti, la causa principale rimane disciplinata dalla direttiva 93/98.
La direttiva 2001/29
20 I ‘considerando’ 6, 9, 21, 31, 32 e 44 della direttiva 2001/29 sono formulati come segue:
«(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.
(...)
(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(...)
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(...)
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(...)
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti».
21 L’art. 1, n. 1, di tale direttiva così recita:
«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».
22 L’art. 2 della citata direttiva, relativo al diritto di riproduzione, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritt