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Covid-19: mediazione obbligatoria “trasversale”

Aurora Boreale
Ph. Federico Radi / Aurora Boreale

Una norma molto confusa si aggira tra le disposizioni introdotte in materia di processo civile per affrontare l’emergenza Covid-19.

Mi riferisco al comma 1-quater dell’articolo 3 del Decreto-Legge 30/04/2020 n° 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, che aggiunge all’articolo 3 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis, il comma 6-ter, per il quale: Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità  della domanda”.

Va detto che il comma 6-bis era stato a sua volta aggiunto, sempre durante la pandemia, con il Decreto-Legge n° 18 del 2020 e sancisce che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

La chiave per comprendere la nuova disposizione, quindi, è proprio rappresentata dal comma 6 bis. La norma letteralmente va interpretata nel senso che non può essere considerato responsabile di inadempimento o ritardato adempimento colui che non ha eseguito la prestazione o la ha ritardata a causa delle misure di contenimento disposte durante l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Va subito sgomberato il campo da un possibile equivoco e cioè che la disposizione possa esser fatta valere allegando le difficoltà finanziarie e reddituali determinate dall’emergenza pandemica; in questo caso, infatti, le misure di contenimento della pandemia rappresentano, solo in maniera indiretta, una concausa dell’inadempimento.

A parere di chi scrive, si deve negare che debba avviare il procedimento chi intende far valere l’obbligazione e la responsabilità del debitore, anche ove il debitore, in fase stragiudiziale, avesse allegato a sua giustificazione le misure di contenimento della pandemia.

In tal caso, si deve escludere che, di fronte alla formalizzazione in Giudizio dell’eccezione, l’istruttore sia tenuto a comportarsi come nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, sospendendo il giudizio ed assegnando termine per l’avvio della mediazione e ciò in quanto per il principio della domanda solo un’eventuale domanda riconvenzionale che ampliando l’oggetto del Giudizio introduce una materia oggetto di mediazione, comporta quell’obbligo. 

Ma è proprio nell’assenza di riferimento alla materia come criterio selettivo delle controversie soggette a mediazione la aporia della norma destinata a creare parecchia confusione.

La disposizione da poco approvata, infatti, non individua un settore di controversie soggette a mediazione obbligatoria ma, nell’ambito (almeno potenzialmente) di tutte le materie, pone l’obbligatorietà della mediazione quando venga allegato quale giustificazione dell’inadempimento il rispetto delle misure di contenimento della pandemia.

Ed è proprio la peculiare formulazione della norma che, non solo è destinata a determinare incertezze applicative, ma anche il rischio di una scarsa applicazione.

Come detto, infatti, chi agisce allega l’inadempimento, mentre è il convenuto a eccepire che esso non è dipeso da causa a lui imputabile. Ed allora, se proprio si voleva rinunciare alla materia come criterio di selezione della controversia, si poteva auspicare da parte dell’istruttore la mediazione delegata quando non apparisse manifestamente infondato che le misure di contenimento avessero determinato o concorso a determinare l’inadempimento

Ma meglio sarebbe stato individuare i settori incisi maggiormente dalle misure di contenimento (es. tutto il settore del turismo) ed almeno transitoriamente sancire l’obbligatorietà della mediazione. Sempre se si crede nella potenza deflattiva della meditazione. Ma questa è un’altra storia.