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COVID-19: misure negli uffici giudiziari e negli stabilimenti penitenziari in Austria

Covid-19
Covid-19

Abstract:

I pericoli di diffusione di malattie contagiose aumentano particolarmente, laddove una molteplicità di persone è “riunita” all’interno di spazi ristretti. Per questi motivi, il ministero della Giustizia, al primo manifestarsi del COVID-19, ha disciplinato ex novo modalità e tempi di accesso agli uffici giudiziari, nonché delle udienze . Ha altresí “esteso” il lavoro a domicilio dei dipendenti amministrativi e dettato nuove regole per l’espletamento di quest’attività lavorativa.

 

Indice:  

1. L’ordinanza del ministro della Giustizia  

2. Udienze  

3. Servizi di sorveglianza  

4. Lavoro a domicilio  

5. No all’orario flessibile – Sospensione dei corsi di aggiornamento professionale – Eliminazione degli arretrati accumulatisi fino all’aprile 2020  

6. Dopo il 14.4.2020  

7. Nelle carceri

 

1. L’ordinanza del ministro della Giustizia  

Con ordinanza entrata in vigore il 16.3.2020, il ministero della Giustizia, al fine di prevenire e di contrastare il diffondersi della cosiddetta Corona-Pandemie, ha modificato la “Geschäftsordnung” degli uffici giudiziari. Gli accessi agli stessi sono consentiti quasi esclusivamente in seguito a preavviso (“Voranmeldung”).

L’orario per il pubblico è stato modificato, anche se è stato salvaguardato l’esercizio dei diritti spettanti ai cittadini, in particolare, la facoltà di prendere visione degli atti e di depositare atti, per i quali sono prescritti termini perentori.

Prestano servizio soltanto i dipendenti, la cui presenza è indispensabile per il “funzionamento” degli uffici.

L’esercizio dei diritti delle parti e il compimento di atti inerenti a procedimenti, è consentito, salvo eccezioni, soltanto previo avviso telefonico o a mezzo e-mail.

 

2. Udienze  

In materia penale, le udienze – fatta eccezione per quelle con imputati detenuti e per altri procedimenti urgenti (ai sensi del § 226,  Abs. 1,  Z 2, bzw. 4 StPO (CPP)) - possono essere fissate d’ufficio. Queste udienze possono essere tenute a porte chiuse, se è da ritenere, che vi sia pericolo per l’ordine pubblico (ai sensi dell § 229, Abs. 1, Z 1, StPO (CPP)), qualora venissero tenute con ammissione del pubblico.

La stessa cosa vale per interrogatori dinanzi al PM o al giudice, fatta eccezione per gli interrogatori ex § 174 StPO, cioè per gli interrogatori di arrestati, per le cosiddette Haftverhandlungen ex § 176 StPO (interrogatori di garanzia) e per le “Anhörungen” ai sensi del § 152 a  StVG-Strafvollzugsgesetz (Legge, che disciplina l’esecuzione delle pene detentive).

Udienze civili vengono tenute soltanto nei casi, in cui le stesse sono indispensabili. Per quanto concerne udienze (penali) già fissate, il giudice valuta, se sono da rinviare o meno.

Se le udienze (o il lavoro dei dipendenti) devono svolgersi in vani ristretti, i dirigenti degli uffici sono tenuti a minimizzare i pericoli di contagio (anche con impiego di vetrate divisorie). Le stesse misure sono da adottare, per quanto concerne i contatti con i frequentatori degli uffici giudiziari.

Per ogni ufficio giudiziario, i dirigenti determinano il numero dei dipendenti indispensabili per salvaguardare i servizi essenziali.

 

3. Servizi di sorveglianza  

Gli appartenenti ai servizi incaricati della sicurezza degli uffici giudiziari, sono obbligati a sottoporre tutte le persone intenzionate a entrare negli uffici, a verifica, per accertare evidenti sintomi di difficoltà respiratorie e, nei limiti del possibile (vale a dire, se il servizio di sorveglianza ha a disposizione uno scanner) stati febbrili (temperatura corporea di 37,5 gradi o superiore). Qualora vi siano sintomi, che possano far ritenere la sussistenza dell’infezione da COVID-19, l’accesso agli uffici giudiziari deve essere negato; il negato accesso deve essere documentato.

Nei casi in cui l’accesso all’ufficio giudiziario è indispensabile (trattandosi , per esempio, di parte in un processo, di teste), devono essere annotate le generalità della persona (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza (o domicilio), numero di telefono) ed essere informato il dirigente dell’ufficio.

 

4. Lavoro a domicilio  

Tutti i dipendenti, la cui presenza in ufficio non è necessaria per salvaguardare l’andamento del servizio, sono obbligati a svolgere la loro attività lavorativa a domicilio.

A tal fine l’ordinanza ministeriale ha disposto:

  1. la normativa, che disciplina il telelavoro (“Telearbeit”), è sospesa (questo vale in particolare per le autorizzazioni, come pure per il limite bigiornaliero di quest’attività lavorativa).
  2. tutti i dipendenti già autorizzati in precedenza a svolgere “Telearbeit”, sono obbligati a lavorare a domicilio
  3. a tutti gli altri dipendenti, che ora dispongono di mezzi tecnici per lavorare a domicilio, va concessa questa possibilità, in particolare, a genitori che hanno figli in età scolastica, che non possono frequentare gli istituti di istruzione a seguito della chiusura (temporanea) degli stessi.
  4. tutti i dipendenti che lavorano a domicilio, devono essere reperibili telefonicamente.

 

5. No all’orario flessibile – Sospensione dei corsi di aggiornamento professionale – Eliminazione degli arretrati accumulatisi fino all’aprile 2020  

Per i dipendenti, che sono obbligati a prestare servizio negli uffici giudiziari, è sospesa la facoltà di fruire dell’orario flessibile.

Tutti i corsi di aggiornamento professionale, organizzati dal ministero della Giustizia,  sono sospesi a tempo indeterminato.

I dipendenti che prestano servizio negli uffici, sono obbligati a disinfettare le mani con disinfettanti messi a disposizione dal datore di lavoro e a osservare – per quanto possibile - la distanza minima interpersonale di un metro (raccomandata è una distanza di 1,5-2 m.).

I luoghi e i mezzi di lavoro (per esempio, scrivanie, telefoni), devono essere frequentemente puliti con sostanze disinfettanti ed essere, inoltre, regolarmente aerate.

Durante il periodo di tempo di “funzionamento assai ridotto” dell’attività giudiziaria, i giudici e il personale delle “Geschäftsstellen” sono tenuti a eliminare gli arretrati.

 

6. Dopo il 14.4.2020  

Il 14.4.2020, il  “Notbetrieb” (servizio di emergenza), che ora abbiamo illustrato, aveva avuto termine e sono state riprese le udienze (penali), anche se non a “pieno regime”. Ai processi con imputati detenuti, si sono aggiunti quelli con imputati di violenza domestica (“häuslicher Gewalt”), la materia delle misure di sicurezza e quella fallimentare.

Al posto dell’uso della mascherina, è stato consentito indossare un cosiddetto Gesichtsvisier (una protezione del viso costituita da una visiera di plastica trasparente).

Per quanto concerne le udienze (penali, per quelle civili è stato raccomandato, di non tenerle, salvo che fossero urgentissime), nel momento di entrare in aula, le persone dovevano indossare la mascherina (protezione di bocca e naso); idem, durante la permanenza in aula. La mascherina poteva essere tolta soltanto per ordine del giudice (per esempio, se un teste doveva rendere la deposizione).

Nei procedimenti dinanzi allo “Schöffengericht” (con partecipazione di giudici non togati) e al “Geschworenengericht” (Corte d’assise), l’imputato non doveva essere presente in aula, nel caso, in cui fosse stato interrogato a mezzo videoconferenza.

Presso le entrate degli uffici giudiziari sono state distribuite mascherine da indossare da chi si accinge ad accedere a questi uffici; veniva altresì costantemente vigilato, acché le persone ivi presenti non superassero un certo numero (determinato in relazione all’ampiezza dei locali).

A intervalli di qualche giorno,  si procedeva a evaluazione, nel senso di stabilire, quali altre misure, oltre a quelle prescritte dal ministero della Giustizia, potessero essere adottate nuovi ingressi – anche con riferimento alle condizioni degli uffici (specie per quanto concerne le possibilità di aerazione dei locali) - al fine di assicurare “einen sicheren Verhandlungsbetrieb”.

 

7. Nelle carceri

Alle persone in espiazione di pena in una “Justizanstalt”, finora, è stato consentito di lavorare negli appositi reparti. Tuttavia, a essere ammessi al lavoro, sono stati prevalentemente soltanto piccoli gruppi. I “nuovi ingressi” nelle “Justizanstalten”, vengono sottoposti a visita medica e posti in isolamento per la durata di 10 giorni. Soltanto trascorso questo termine e dopo che è escluso che  il neofita del carcere possa essere portatore di COVID-19,  è ammesso il trasferimento in vani “ordinari” dello stabilimento penitenziario. Finora, nelle “Justizanstalten”, sono state accertate poche infezioni da COVID-19.

A decorrere dall’11.5.2020, sono state consentite nuovamente visite a detenuti da parte  di parenti, separati da vetrate dai detenuti nella sala visite. I detenuti, in alternativa  alle visite, potevano chiedere di essere autorizzati a comunicare telefonicamente con i loro partenti (anche a mezzo videotelefonia).

A decorrere dall’1.6.2020, erano consentiti pure i cosiddetti Ausgänge, limitati però a casi, in cui il detenuto poteva uscire dal carcere per incombenze urgenti, per il cui disbrigo non era possibile conferire delega.

Nel momento, in cui scriviamo – stante il nuovo, rapido aumento delle infezioni da COVD-19 anche in Austria – pare che negli uffici giudiziari si debba tornare nuovamente al cosiddetto Notbetrieb, di cui sopra abbiamo parlato.