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Diffamazione­ - Tribunale di Roma: è lecito screditare il proprio debitore su Facebook se ricorrono i requisiti della verità dei fatti esposti

Il Tribunale di Roma ha stabilito con due ordinanze rese in sede cautelare ed in sede di reclamo, che la divulgazione di notizie o commenti lesivi alla reputazione di un cliente moroso può considerarsi lecita e legittima qualora ricorrano i requisiti della verità dei fatti esposti e se il cliente non è riuscito a provare in cosa sarebbero concretamente consistiti i danni all’onore e al decoro personale che assumeva di aver subito.

Nel caso in esame, la società ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma di inibire la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori ed offensivi della sua reputazione commerciale, nonché a rimuovere l’argomento di discussione presente sulla pagina Facebook di titolarità della controparte e che l’ordinanza reclamata venisse riformata. Il tribunale rigettava la richiesta.

La società reclamante esponeva che il rapporto commerciale tra le parti prevedeva la prestazione di un servizio pubblicitario al fine di promuovere i servizi comparativi della società a fronte di un corrispettivo per ogni preventivo salvato dal cliente; che il rapporto commerciale era entrato in una fase di criticità in quanto la partnership non aveva condotto ai ricavi sperati a tal punto che la controparte aveva divulgato, all’interno di diversi social network e blog, alcuni post volti a diffamare l’azienda con informazioni non veritiere e lesive dell’immagine della società per tentare una più rapida azione di recupero crediti.

Secondo il Tribunale, l’ordinanza impugnata deve essere confermata in quanto le dichiarazioni censurate costituiscono espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, rappresentando espressione del legittimo diritto di cronaca e critica.

Inoltre, afferma il Collegio: “affinché la divulgazione di notizie o commenti lesivi dell’onere e della reputazione di terzi possano considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca/critica, devono ricorrere le condizioni della verità dei fatti esposti”.

A tal proposito, il Tribunale nella sua ordinanza dichiara che è emersa la verità della notizia che consiste nell’inadempimento della società reclamante all’obbligo di pagamento nei confronti della controparte derivante dal rapporto commerciale intercorrente tra le parti.

(Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile, Ordinanza 1 luglio 2015, n. 13275)

Il Tribunale di Roma ha stabilito con due ordinanze rese in sede cautelare ed in sede di reclamo, che la divulgazione di notizie o commenti lesivi alla reputazione di un cliente moroso può considerarsi lecita e legittima qualora ricorrano i requisiti della verità dei fatti esposti e se il cliente non è riuscito a provare in cosa sarebbero concretamente consistiti i danni all’onore e al decoro personale che assumeva di aver subito.

Nel caso in esame, la società ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma di inibire la diffusione di contenuti ritenuti diffamatori ed offensivi della sua reputazione commerciale, nonché a rimuovere l’argomento di discussione presente sulla pagina Facebook di titolarità della controparte e che l’ordinanza reclamata venisse riformata. Il tribunale rigettava la richiesta.

La società reclamante esponeva che il rapporto commerciale tra le parti prevedeva la prestazione di un servizio pubblicitario al fine di promuovere i servizi comparativi della società a fronte di un corrispettivo per ogni preventivo salvato dal cliente; che il rapporto commerciale era entrato in una fase di criticità in quanto la partnership non aveva condotto ai ricavi sperati a tal punto che la controparte aveva divulgato, all’interno di diversi social network e blog, alcuni post volti a diffamare l’azienda con informazioni non veritiere e lesive dell’immagine della società per tentare una più rapida azione di recupero crediti.

Secondo il Tribunale, l’ordinanza impugnata deve essere confermata in quanto le dichiarazioni censurate costituiscono espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, rappresentando espressione del legittimo diritto di cronaca e critica.

Inoltre, afferma il Collegio: “affinché la divulgazione di notizie o commenti lesivi dell’onere e della reputazione di terzi possano considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca/critica, devono ricorrere le condizioni della verità dei fatti esposti”.

A tal proposito, il Tribunale nella sua ordinanza dichiara che è emersa la verità della notizia che consiste nell’inadempimento della società reclamante all’obbligo di pagamento nei confronti della controparte derivante dal rapporto commerciale intercorrente tra le parti.

(Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile, Ordinanza 1 luglio 2015, n. 13275)