x

x

Disabilità: il Responsabile dei processi di inserimento nelle pubbliche amministrazioni

Disabilità
Disabilità

Abstract

Il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nelle pubbliche amministrazioni, trae origine dalla figura del Disability Manager, nata in Italia, nel 2009, all’esito di un percorso tra il Comune di Parma ed i Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Trattasi di professionisti che pongono le loro competenze a disposizione delle persone con disabilità e delle aziende (pubbliche o private) per favorire l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

 

Indice:

1. Premessa

2. La previsione normativa

3. Compiti del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

4. Conclusioni

 

1. Premessa

La figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nelle pubbliche amministrazioni è di grande interesse, ma i contorni legislativi ed applicativi sono ancora incerti. L’articolo offre una panoramica sulla normativa in vigore, allo stato dell’arte, rilevando le criticità ed offrendo possibili soluzioni.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13.08.2015, n. 187, ha rappresentato una tappa importante per un ampio processo di riforma delle amministrazioni pubbliche.

La legge, contenente 14 deleghe legislative, ha interessato anche la materia del pubblico impiego, con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi  degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

L’articolo 17 comma 1 “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, lettera z) ha rappresentato, in materia di integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, una pietra miliare che, purtroppo, ad oltre 3 anni dalla sua approvazione, stenta ad essere applicata e rischia di essere una nuova mancata occasione di integrazione dei lavoratori disabili nel pubblico impiego.

 

2. La previsione normativa

Ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lett. z) della Legge n. 124/2015, «Al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente  di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione  della  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i  compiti  con  particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento ragionevole di  cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio  2003, n. 216; previsione dell'obbligo di  trasmissione annuale da  parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo  della  comunicazione  relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili,  ma  anche di una successiva dichiarazione  relativa  a  tempi  e  modalità di copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa  vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate  sanzioni  per  il  mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente».

La delega ha trovato puntuale riscontro nel Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, Capo V, “Misure di sostegno alla disabilità”, articolo 10 rubricato “Modifiche all’articolo 39 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che ha introdotto al Decreto legislativo n. 165/2001, gli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quater, con riferimento specifico alla istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

È prevista l’istituzione della Consulta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l’articolo 39 ter, prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche, con più di 200 dipendenti, nominino un responsabile dei processi di inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In applicazione di tale disposizione normativa, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il 24 giugno 2019, ha emanato la Direttiva n. 1/2019 avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”.

Con tale direttiva il Ministro si sofferma, a due anni dalla istituzione, sulla figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità. Tale figura, prevista dalla norma, è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 ed è prevista al fine di garantire una efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità. L’obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche di notevoli dimensioni, non preclude la possibilità, per le amministrazioni pubbliche con meno di 200 dipendenti, di procedere alla nomina del predetto responsabile.

 

3. Compiti del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

Il Responsabile è tenuto a collaborare con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie (in primis, con la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità) e ne rispetta le relative attribuzioni.

Svolge le seguenti funzioni:

1) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato;

2) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione, ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, gli accorgimenti organizzativi e propone, qualora indispensabile, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro. In proposito, l’articolo 3 comma 3 bis del decreto legislativo n. 216/2003, prevede in capo ai datori di lavoro pubblici e privati e al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Per capire cosa si intenda per “accomodamenti ragionevoli”, occorre fare riferimento all’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, dove, “per accomodamento ragionevole” intende “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

I datori di lavoro nel pubblico impiego sono tenuti all’attuazione della richiamata misura, anche se tale onere è subordinato sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non v’è chi non veda, in tale disposizione, una incoerenza della legge, atteso che, per consentire una perfetta integrazione dei lavoratori disabili è evidente che tale misura imponga l’esborso di fondi per l’acquisto di dispositivi e strumentazioni che consentano l’attuazione della misura;

3) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Con il riferimento ai servizi competenti, si vuole richiamare la necessità di comunicare le suddette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e della organizzazione, ovvero a quei servizi che le amministrazioni individuano nell’ambito del proprio assetto organizzativo.

Considerata la mole di lavoro prevista in capo al Responsabile dei processi amministrativi, tenuto conto che il legislatore considera tali misure essenziali e subito operative e non meramente programmatiche, in considerazione, anche, dei profili di responsabilità ad essa collegati, si reputa opportuno che il responsabile dei processi di inserimento sia individuato dalle amministrazioni nell’ambito del personale avente qualifica dirigenziale, ovvero da individuarsi tra i dipendenti in posizione apicale.

Per l’individuazione del personale, l’amministrazione dovrà privilegiare il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, comunque, avente notevoli capacità organizzative. Negli enti locali, tali funzioni possono essere conferite mediante Decreto del Sindaco con attribuzione di incarico aggiuntivo.

Si suggerisce, per le amministrazioni che procedono alla nomina del Responsabile dei processi amministrativi, di pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente dell’Ente, del nominativo del Responsabile, unitamente al provvedimento di nomina, dei recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del Responsabile.

Inoltre, il Ministero per la Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, ritiene opportuno che il Responsabile rediga una relazione annuale sull’attività svolta, anche al fine di segnalare la necessità o l’opportunità di interventi correttivi alla luce delle criticità riscontrate, per potere facilitare l’integrazione al lavoro delle persone con disabilità.

 

4. Conclusioni

La figura e i compiti del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità rappresentano l’esito di un percorso iniziato nel 2009, con il “Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana”, frutto del lavoro del tavolo tecnico istituito dal Comune di Parma, Ministero del lavoro, della Sanità e delle Politiche Sociali.

La figura del Disability Manager (nome originario previsto per tale figura) è stata quindi creata sia in ambito privato che pubblico.

L’importanza di tale figura è innegabile e, tuttavia, a tre anni dalla sua istituzione si riscontrano notevoli problemi in fase di attuazione, così riassumibili:

1) nonostante l’obbligo introdotto dal Decreto legislativo n. 75/2017, ad oggi, sono pochissime le amministrazioni ad avere individuato tale figura;

2) le poche amministrazioni che hanno proceduto alla nomina, si sono limitate al mero adempimento formale, tant’è che non risultano particolari attività poste in essere e riscontrabili dalla Relazione annuale che da questi dovrebbe essere predisposta per poi essere pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente;

3) mancanza di risorse a disposizione del Responsabile che inficia ogni possibilità di incidere sull’assetto organizzativo dell’Ente per garantire, di fatto, il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità;

4) inesistenza di un Albo Professionale e di un percorso formativo finalizzato alla creazione di figure professionali esperte e preparate.

Nel riconoscere lo sforzo normativo compiuto dal legislatore, a metà del guado, si ritiene di dovere necessariamente intervenire sullo scenario rappresentato, prevedendo per il Responsabile dei processi di trattamento, di potere incidere concretamente nelle politiche delle Amministrazioni, prefigurando la possibilità (o l’obbligo) di partecipare ai lavori degli organi politici, nonché esprimere pareri vincolanti sulle bozze degli atti comunali (Delibere, Determine, Linee Guida, Protocolli) che trattano argomenti di disabilità, unitamente a percorsi formativi mirati per una maggiore specializzazione ed acquisizione competenze.

Dal recepimento o meno di tali possibili proposte e miglioramenti sta la differenza tra il successo della figura ovvero l’ennesimo tentativo abortito subito dopo la sua creazione normativa.

Letture consigliate:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 1/2019, del 24.06.2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11.09.2019.

A. Di Filippo, Direttiva n. 1/2019, un utile vademecum sul collocamento delle categorie protette, tratto da quotidianopa.leggiditalia.it.