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Evasione e la tenuità del fatto della “convivenza impossibile”

evasione
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Un signore catanese, esasperato dai continui conflitti con la convivente ha preferito il carcere agli arresti domiciliari ed è evaso dall’abitazione per consegnarsi ai carabinieri per farsi portare direttamente alla Casa circondariale. La vicenda è arrivata in cassazione e per gli Ermellini la sua condotta non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

L’articolo 385 c.p. Evasione, rassegna della giurisprudenza: Art. 385 - Evasione del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)

La cassazione sez. VI con la sentenza n. 3914/2022 ha stabilito che è configurabile la causa di esclusione della punibiltà prevista dall’art. 131 bis c.p.: “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare  tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Il giudizio sulla tenuità richiede una  valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga  conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado  di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del  25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una  equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle  che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

L'esiguità del disvalore è,  infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed  alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di  elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente. 

Nella specie, la Corte territoriale non ha compiuto detta valutazione ai fini della verifica della  minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità della condotta, considerate sia la  sua durata che le concrete modalità del fatto poiché l'imputato si era portato direttamente presso  l'autorità di polizia, chiedendo di essere accompagnato presso la Casa circondariale.  Dalle considerazioni svolte consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata  perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen., alla stregua della conclusione alla quale  era pervenuto il giudice di primo grado”.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto articolo 131bis c.p.: rassegna della giurisprudenza Art. 131-bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (1) del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)