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False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionale

piazza del duomo, lecce
piazza del duomo, lecce

Nuovi dubbi di costituzionalità avvolgono l’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella parte in cui sancisce la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera, in virtù dell’automatismo legale che ne impone l’applicazione alla luce del diritto vivente e prescindendo da ogni valutazione in merito alla gravità della fattispecie contestata e alla sussistenza dell’elemento psicologico soggettivo.

È questa la conclusione contenuta nell’Ordinanza 25/10/18 n. 1552 del Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione III di Lecce che, decidendo sulla richiesta di rinnovo di un patentino per la vendita di beni di monopolio, ha ritenuto il citato articolo 75 DPR n. 445/00 passibile di contrato con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, rimettendo nuovamente la questione di legittimità costituzionale all’esame della Suprema Corte.

Ad analoghe conclusioni, infatti, i Giudici Amministrativi del Tribunale salentino erano già pervenuti con le Ordinanze 24/10/18 n. 1544, 23/10/18 n. 1531 e 17/09/18 n. 1346.

La norma in questione, disciplinando le sanzioni successive alle false dichiarazioni rilasciate dal cittadino con la propria autodichiarazioni, stabilisce che qualora “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, così prevedendo l’applicazione automatica e indiscriminata dalla sanzione decadenziale ivi prevista. 

Nella pronuncia in commento, i Giudici, dopo aver riesaminato il dettato normativo dell’articolo 75 DPR n. 445/00, hanno ritenuto che una applicazione automatica della decadenza dai benefici prevista dalla citata disposizione, che non tenga conto dell’elemento psicologico dell’autore e della portata lesiva della stessa, possa integrare una sanzione sproporzionata rispetto al fatto contestato e rivelarsi, in definitiva, lesiva dei diritti costituzionalmente tutelati del singolo individuo.

L’articolo 75, infatti, pur dovendosi annoverare tra le norme generali di semplificazione amministrativa, non può che trovare applicazione negli argini dei diritti dei singoli costituzionalmente tutelati e di volta in volta coinvolti nel procedimento amministrativo al cui interno sono maturate le false dichiarazioni quali, ad esempio, il diritto lavoro (articoli 4 e 35 Costituzione) o, come nell’ordinanza in commento, il diritto di iniziativa economica privata (articolo 41 Costituzione).

Tale è l’ultimo arresto giurisprudenziale in materia in attesa della pronuncia della Corte.