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Fondazioni filantropiche: con la riforma del terzo settore arriva il riconoscimento

alba a Sirolo
Ph. Luca Martini / alba a Sirolo

Fondazioni filantropiche: con la riforma del terzo settore arriva il riconoscimento 

Operanti da sempre nel panorama no-profit, acquistano per la prima volta una veste giuridica grazie alla riforma del terzo settore. 

Annoverate, infatti, tra i c.d. “ETS” (enti del terzo settore), e più precisamente nella categoria degli enti filantropici, esse promuovono attività di interesse generale e prestano sostegno a categorie di persone svantaggiate (articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 117/2017). Il tutto per mezzo di contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (articolo 33 Decreto Legislativo 117/2017).   

Lo scopo della riforma, di promuovere e agevolare l’autonoma iniziativa privata in tal senso, ha indotto il legislatore a elaborare un iter di costituzione più semplificato rispetto alla disciplina delle fondazioni tradizionali.  

Da un lato, infatti, la natura costitutiva dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) consente loro di acquisire sic et sempliciter la personalità giuridica; dall’altro, è venuto meno il complesso sistema dei controlli esercitati dalle Prefetture circa i requisiti richiesti dalla legge per la loro costituzione (svolgimento di attività di interesse generale e patrimonio minimo pari a 30 mila euro), controllo che viene ora esercitato direttamente dal notaio in fase di costituzione.  

Una procedura più snella che in ossequio alla ratio della nuova normativa – favorisce il proliferare di attività no-profit e al contempo getta le basi per l’accrescimento di nuovi strumenti di pianificazione patrimoniale con finalità non lucrative di pubblico interesse.

La recente operatività del RUNTS rappresenta infatti un’opportunità per la nascita di nuove fondazioni c.d. “di famiglia” quali enti filantropici. In presenza dei requisiti richiesti dalla normativa del terzo settore (perseguimento di un fine di pubblico interesse e vantaggio a una o più famiglie e patrimonio minimo), esse diventano un nuovo strumento di segregazione patrimoniale, di tutela della parte del patrimonio da destinare a scopi non lucrativi di interesse pubblico, alternativo per tutti coloro che fino ad oggi hanno fatto ricorso al trust. 

E ciò non è di poco conto se si pensi, per esempio, al fatto che questa semplificazione consentirebbe di superare quelle difficoltà oggi connesse a tale istituto. Non pare, infatti, che attualmente ci siano i presupposti per l’accesso del trust al RUNTS e, in uno scenario in cui il trust impone maggiori adempimenti, complessità operative e costi di gestione, la categoria delle fondazioni filantropiche potrebbe costituire una valida alternativa.