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Garante Privacy: sì all’uso di nuove tecnologie per localizzare persone infortunate o disperse in montagna

Il 22 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali ha concesso l’uso di nuove tecnologie volte alla geolocalizzazione di persone disperse in montagna, capaci di rendere le operazioni di soccorso ancora più rapide, efficienti e precise, senza dover richiedere l’intermediazione dell’operatore telefonico.

I due nuovi sistemi, sottoposti al vaglio dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), consentono di geolocalizzare un terminale, per ora solo smartphone, appartenente ad una persona infortunata o dispersa, e di abilitare funzionalità che consentono la trasmissione dei dati dei dispersi a una centrale operativa dedicata, senza l’intermediazione dell’operatore telefonico e senza il consenso delle persone da soccorrere.

Il primo sistema si basa sulla possibilità di inviare all’utente alcuni specifici messaggi (sms di tipo “0”) i quali consentono l’installazione di applicazioni e la configurazione di una apposita stazione ricevente gestita dal CNSAS, a cui trasmettere, in modalità automatica, il dato GPS raccolto dal terminale.

Il secondo sistema, invece, fa uso di una ulteriore categoria di sms tecnici (Ping) i quali, una volta ricevuti dal terminale, innescano la trasmissione automatica alla centrale operativa dei dati relativi alle stazioni radio base visibili anche se appartenenti a gestori diversi da quelli a cui l’utente riceve il servizio. In tal modo con tecniche di triangolazione rese più sofisticate dalla disponibilità di dati di geolocalizzazione delle stazioni base di diversi operatori è possibile individuare la posizione del terminale dell’utente disperso.

La tecnologia approvata dal garante prevede la localizzazione solo dopo l’attivazione formale delle ricerche da parte del 118, dal 115 o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza preposta allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità fisica della persona stessa.

Il Garante non ha ravvisato ostacoli all’utilizzo di queste nuove tecnologie alla luce di quanto previsto nel provvedimento del 19 dicembre 2008, a condizioni che i dati sulla localizzazione relativi alle persone disperse siano utilizzati dal CNSAS soltanto se vi è la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità fisica degli interessati.

Inoltre, i dati devono riguardare esclusivamente la posizione geografica del terminale della persona dispersa o infortunata e non i dati relativi al traffico o altre tipologie di dati eccedenti o non pertinenti, e devono essere raccolti da parte del personale CNSAS appositamente incaricato ai sensi dell’articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali. 

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 22 gennaio 2015, n. 32)

Il 22 gennaio il Garante per la protezione dei dati personali ha concesso l’uso di nuove tecnologie volte alla geolocalizzazione di persone disperse in montagna, capaci di rendere le operazioni di soccorso ancora più rapide, efficienti e precise, senza dover richiedere l’intermediazione dell’operatore telefonico.

I due nuovi sistemi, sottoposti al vaglio dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), consentono di geolocalizzare un terminale, per ora solo smartphone, appartenente ad una persona infortunata o dispersa, e di abilitare funzionalità che consentono la trasmissione dei dati dei dispersi a una centrale operativa dedicata, senza l’intermediazione dell’operatore telefonico e senza il consenso delle persone da soccorrere.

Il primo sistema si basa sulla possibilità di inviare all’utente alcuni specifici messaggi (sms di tipo “0”) i quali consentono l’installazione di applicazioni e la configurazione di una apposita stazione ricevente gestita dal CNSAS, a cui trasmettere, in modalità automatica, il dato GPS raccolto dal terminale.

Il secondo sistema, invece, fa uso di una ulteriore categoria di sms tecnici (Ping) i quali, una volta ricevuti dal terminale, innescano la trasmissione automatica alla centrale operativa dei dati relativi alle stazioni radio base visibili anche se appartenenti a gestori diversi da quelli a cui l’utente riceve il servizio. In tal modo con tecniche di triangolazione rese più sofisticate dalla disponibilità di dati di geolocalizzazione delle stazioni base di diversi operatori è possibile individuare la posizione del terminale dell’utente disperso.

La tecnologia approvata dal garante prevede la localizzazione solo dopo l’attivazione formale delle ricerche da parte del 118, dal 115 o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza preposta allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità fisica della persona stessa.

Il Garante non ha ravvisato ostacoli all’utilizzo di queste nuove tecnologie alla luce di quanto previsto nel provvedimento del 19 dicembre 2008, a condizioni che i dati sulla localizzazione relativi alle persone disperse siano utilizzati dal CNSAS soltanto se vi è la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità fisica degli interessati.

Inoltre, i dati devono riguardare esclusivamente la posizione geografica del terminale della persona dispersa o infortunata e non i dati relativi al traffico o altre tipologie di dati eccedenti o non pertinenti, e devono essere raccolti da parte del personale CNSAS appositamente incaricato ai sensi dell’articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali. 

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 22 gennaio 2015, n. 32)