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General terms and conditions of contract: la clausola di arbitration - Parte I

Nel contributo precedente abbiamo definito la clausola di “abitration” come l’alternativa alla clausola di “jurisdiction”. L’arbitrato (nelle sue diverse forme) costituisce in effetti il percorso che i contraenti scelgono rinunciando al giudizio in sede civile.Come è noto, la scelta dell’arbitrato comporta dei vantaggi in ordine alla definizione della controversia che sono riassumibili principalmente nella minor durata del procedimento di arbitrato rispetto al processo ordinario e, aggiungerei, anche nella possibilità di scegliere (almeno in parte) coloro che decideranno della controversia, gli arbitri – arbitrators –, che non rispondono necessariamente a figure di giuristi di fama internazionale ma a professionisti con esperienza nel settore industriale o merceologico in cui si colloca la controversia (dispute).

In ambito internazionale molte sono le istituzioni arbitrali che erogano i servizi di arbitrato. Faremo riferimento principalmente alla Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce, I.C.C.), che senza dubbio rappresenta uno degli organismi maggiormente presenti e affermati nel campo degli arbitrati internazionali.

I procedimenti di arbitrato – arbitration proceedings – della I.C.C. sono regolati, sia dal punto di vista procedurale che organizzativo, dal Regolamento di Arbitrato – Rules of Arbitration -.

La clausola standard che l’istituzione arbitrale consiglia ai contraenti è la seguente: “All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”.

La clausola viene proposta in molte lingue, in modo che non si sia obbligati a tradurla dall’inglese, cosa che inevitabilmente non garantirebbe uniformità di contenuti e di interpretazione della clausola “worldwide”.

Nell’ambito della I.C.C., l’organo a cui richiedere l’avvio del procedimento è la International Court of Arbitration, che nonostante la denominazione non è un organo giudicante, ma si occupa piuttosto degli aspetti organizzativi e dello svolgimento del procedimento di arbitrato oltre ad avere funzione di garante del rispetto della procedura (le Rules of Arbitration di cui sopra).

La funzione giudicante è svolta dall’Arbitral Tribunal (Tribunale Arbitrale), composto da arbitrator(s) (arbitro/i) nominato/i dai contendenti o, in alcuni casi, dalla International Court of Arbitration, con l’ausilio del Secretariat che ha funzioni analoghe a quelle della Cancelleria dei tribunali ordinari.

Ma veniamo allo svolgimento tipico dell’arbitration proceeding.

Il procedimento viene instaurato da un Claimant (Attore) nei confronti di un Respondent (Convenuto) depositando una Request for Arbitration (Domanda di Arbitrato) a cui il convenuto dovrà entro 30 giorni rispondere con un’Answer (Memoria di Risposta).

Già da un primo esame della terminologia essenziale, riscontriamo come la I.C.C. abbia in parte “preso a prestito” termini del processo ordinario nazionale; ad esempio il claimant è l’attore del processo civile nel Regno Unito, così come “attore” e “convenuto” sono termini del processo civile italiano. In parte tuttavia i termini sono peculiari della singola istituzione arbitrale, come nel caso della Request for Arbitration; nel processo civile anglosassone abbiamo claim form, in quello statunitense complaint per definire l’atto di citazione, petition dove venga proposto un ricorso.

La parte centrale dell’arbitration ricorda il processo ordinario. L’Arbitral Tribunal ricostruirà i fatti della controversia (to establish the facts of the case) anche attraverso l’audizione di testimoni (to hear witness) o periti (experts) nominati dai contendenti o dal Tribunale stesso (si utilizza in quest’ultimo caso un’espressione – at its own motion – analoga a quella del processo civile e che significa appunto “d’ufficio”). Quando l’Arbitral Tribunal ritiene di avere acquisito tutti gli elementi per definire la controversia procederà a redigere l’award (lodo) che sarà binding (vincolante) per le parti contendenti che si impegneranno ad uniformarsi ai contenuti del medesimo, rinunciando a qualsiasi recourse (impugnazione) – recita il paragrafo 6 dell’articolo 28 delle Rules of Arbitration – nei limiti in cui tale rinuncia possa essere validamente effettuata.

Una considerazione finale va fatta in merito all’importanza di integrare la clausola standard con elementi fondamentali quali, primo tra tutti, la scelta della legge che gli arbitri dovranno applicare per decidere la conrtroversia.

L’espressione utilizzata per definire la legge applicabile al procedimento di arbitrato è rules of law, un termine che vuole essere tanto ampio da ricomprendere non solo le norme riconducibili a un dato ordinamento giuridico ma anche eventuali principi di diritto internazionali (codificati o meno) che vanno dalla lex mercatoria ai principi UNIDROIT. La scelta di un ordinamento giuridico nazionale non precluderà inoltre agli arbitri di tenere in considerazione proprio quei principi affermatisi nella pratica del commercio internazionale che condividono lo stesso humus dei procedimenti arbitrali internazionali.

Nel contributo precedente abbiamo definito la clausola di “abitration” come l’alternativa alla clausola di “jurisdiction”. L’arbitrato (nelle sue diverse forme) costituisce in effetti il percorso che i contraenti scelgono rinunciando al giudizio in sede civile.Come è noto, la scelta dell’arbitrato comporta dei vantaggi in ordine alla definizione della controversia che sono riassumibili principalmente nella minor durata del procedimento di arbitrato rispetto al processo ordinario e, aggiungerei, anche nella possibilità di scegliere (almeno in parte) coloro che decideranno della controversia, gli arbitri – arbitrators –, che non rispondono necessariamente a figure di giuristi di fama internazionale ma a professionisti con esperienza nel settore industriale o merceologico in cui si colloca la controversia (dispute).

In ambito internazionale molte sono le istituzioni arbitrali che erogano i servizi di arbitrato. Faremo riferimento principalmente alla Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce, I.C.C.), che senza dubbio rappresenta uno degli organismi maggiormente presenti e affermati nel campo degli arbitrati internazionali.

I procedimenti di arbitrato – arbitration proceedings – della I.C.C. sono regolati, sia dal punto di vista procedurale che organizzativo, dal Regolamento di Arbitrato – Rules of Arbitration -.

La clausola standard che l’istituzione arbitrale consiglia ai contraenti è la seguente: “All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”.

La clausola viene proposta in molte lingue, in modo che non si sia obbligati a tradurla dall’inglese, cosa che inevitabilmente non garantirebbe uniformità di contenuti e di interpretazione della clausola “worldwide”.

Nell’ambito della I.C.C., l’organo a cui richiedere l’avvio del procedimento è la International Court of Arbitration, che nonostante la denominazione non è un organo giudicante, ma si occupa piuttosto degli aspetti organizzativi e dello svolgimento del procedimento di arbitrato oltre ad avere funzione di garante del rispetto della procedura (le Rules of Arbitration di cui sopra).

La funzione giudicante è svolta dall’Arbitral Tribunal (Tribunale Arbitrale), composto da arbitrator(s) (arbitro/i) nominato/i dai contendenti o, in alcuni casi, dalla International Court of Arbitration, con l’ausilio del Secretariat che ha funzioni analoghe a quelle della Cancelleria dei tribunali ordinari.

Ma veniamo allo svolgimento tipico dell’arbitration proceeding.

Il procedimento viene instaurato da un Claimant (Attore) nei confronti di un Respondent (Convenuto) depositando una Request for Arbitration (Domanda di Arbitrato) a cui il convenuto dovrà entro 30 giorni rispondere con un’Answer (Memoria di Risposta).

Già da un primo esame della terminologia essenziale, riscontriamo come la I.C.C. abbia in parte “preso a prestito” termini del processo ordinario nazionale; ad esempio il claimant è l’attore del processo civile nel Regno Unito, così come “attore” e “convenuto” sono termini del processo civile italiano. In parte tuttavia i termini sono peculiari della singola istituzione arbitrale, come nel caso della Request for Arbitration; nel processo civile anglosassone abbiamo claim form, in quello statunitense complaint per definire l’atto di citazione, petition dove venga proposto un ricorso.

La parte centrale dell’arbitration ricorda il processo ordinario. L’Arbitral Tribunal ricostruirà i fatti della controversia (to establish the facts of the case) anche attraverso l’audizione di testimoni (to hear witness) o periti (experts) nominati dai contendenti o dal Tribunale stesso (si utilizza in quest’ultimo caso un’espressione – at its own motion – analoga a quella del processo civile e che significa appunto “d’ufficio”). Quando l’Arbitral Tribunal ritiene di avere acquisito tutti gli elementi per definire la controversia procederà a redigere l’award (lodo) che sarà binding (vincolante) per le parti contendenti che si impegneranno ad uniformarsi ai contenuti del medesimo, rinunciando a qualsiasi recourse (impugnazione) – recita il paragrafo 6 dell’articolo 28 delle Rules of Arbitration – nei limiti in cui tale rinuncia possa essere validamente effettuata.

Una considerazione finale va fatta in merito all’importanza di integrare la clausola standard con elementi fondamentali quali, primo tra tutti, la scelta della legge che gli arbitri dovranno applicare per decidere la conrtroversia.

L’espressione utilizzata per definire la legge applicabile al procedimento di arbitrato è rules of law, un termine che vuole essere tanto ampio da ricomprendere non solo le norme riconducibili a un dato ordinamento giuridico ma anche eventuali principi di diritto internazionali (codificati o meno) che vanno dalla lex mercatoria ai principi UNIDROIT. La scelta di un ordinamento giuridico nazionale non precluderà inoltre agli arbitri di tenere in considerazione proprio quei principi affermatisi nella pratica del commercio internazionale che condividono lo stesso humus dei procedimenti arbitrali internazionali.