Giudice di Pace di Caserta: no sanzioni per mancata esposizione "grattino" nella sosta a pagamento

Con la sentenza n.3376/08 del 08-04-2008, pubblicata in data 15-04-2008 (controversia civile), il Giudice di Pace di Caserta, nella persona del dr. Vincenzo Palumbo, conferma l’indirizzo interpretativo, sempre più diffuso nella giurusprudenza di merito ma ancora in attesa di essere avallato da quella di legittimità, propenso ad escludere l’applicabilità di qualsivoglia sanzione amministrativa nel caso in cui sul parabrezza di un’autovettura-parcheggiata in un luogo ove la sosta dei veicoli sia consentita solo previo pagamento di una somma oraria, determinata dalla competente Autorità, generalmente comunale- non sia esposto il cd. "grattino", attestante l’avvenuto pagamento anticipato.

Tale pronunzia si conforma ad un indirizzo già emerso nella giurusprudenza del medesimo Ufficio Giudiziario (cfr. sentenza G.d.P. Caserta del 13.11.2006, emessa dal dr. Generoso Bello con riguardo alla causa iscritta al n. R.G. 4112/06), teso a puntualizzare che, nel caso in cui la sosta della vettura richieda la previa apposizione del titolo attestante l’avvenuto pagamento di una somma predeterminata, il conducente del veicolo interessato è tenuto semplicemente al pagamento del parcheggio impegnato per in tempo calcolato ad ora o frazione di ora. Nondimeno, lo stesso non può essere considerato passibile di qualsivoglia sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso e che, in ogni caso, non è prevista nè sanzionata dal Codice della Strada.

Ne consegue che in casi consimili l’eventuale verbale elevato dalla competente Polizia Municipale dev’essere annullato e rettamente la pronunzia in commento si inserisce nel solco di questo recente ma ormai emergente indirizzo giurisprudenziale, alla stregua del quale, come ribadisce il Giudice campano, "i fatti de quibus non costituiscono violazioni del Codice della Strada, bensì semplice debito verso la P.A.". Come logico corollario di tale conclusione, pertanto, quest’ultima avrà unicamente il diritto di agire civilmente per il recupero della somma, ad essa dovuta dal ricorrente ai sensi dell’art. 1173 I comma c.c.

(Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 15 aprile 2008, n.3376).

Dott. Domenico Di Cresce]

Con la sentenza n.3376/08 del 08-04-2008, pubblicata in data 15-04-2008 (controversia civile), il Giudice di Pace di Caserta, nella persona del dr. Vincenzo Palumbo, conferma l’indirizzo interpretativo, sempre più diffuso nella giurusprudenza di merito ma ancora in attesa di essere avallato da quella di legittimità, propenso ad escludere l’applicabilità di qualsivoglia sanzione amministrativa nel caso in cui sul parabrezza di un’autovettura-parcheggiata in un luogo ove la sosta dei veicoli sia consentita solo previo pagamento di una somma oraria, determinata dalla competente Autorità, generalmente comunale- non sia esposto il cd. "grattino", attestante l’avvenuto pagamento anticipato.

Tale pronunzia si conforma ad un indirizzo già emerso nella giurusprudenza del medesimo Ufficio Giudiziario (cfr. sentenza G.d.P. Caserta del 13.11.2006, emessa dal dr. Generoso Bello con riguardo alla causa iscritta al n. R.G. 4112/06), teso a puntualizzare che, nel caso in cui la sosta della vettura richieda la previa apposizione del titolo attestante l’avvenuto pagamento di una somma predeterminata, il conducente del veicolo interessato è tenuto semplicemente al pagamento del parcheggio impegnato per in tempo calcolato ad ora o frazione di ora. Nondimeno, lo stesso non può essere considerato passibile di qualsivoglia sanzione amministrativa per una violazione che non ha commesso e che, in ogni caso, non è prevista nè sanzionata dal Codice della Strada.

Ne consegue che in casi consimili l’eventuale verbale elevato dalla competente Polizia Municipale dev’essere annullato e rettamente la pronunzia in commento si inserisce nel solco di questo recente ma ormai emergente indirizzo giurisprudenziale, alla stregua del quale, come ribadisce il Giudice campano, "i fatti de quibus non costituiscono violazioni del Codice della Strada, bensì semplice debito verso la P.A.". Come logico corollario di tale conclusione, pertanto, quest’ultima avrà unicamente il diritto di agire civilmente per il recupero della somma, ad essa dovuta dal ricorrente ai sensi dell’art. 1173 I comma c.c.

(Giudice di Pace di Caserta, Sentenza 15 aprile 2008, n.3376).

Dott. Domenico Di Cresce]