Giudice di Pace di Taranto: anche per il photored è necessaria la preventiva taratura
In particolare, secondo il Giudice, al momento dell’accertamento l’apparecchiatura Photored, impiegata dal Comune di Massafra per il rilevamento dell’infrazione contestata, pare essere solo omologata e non opportunamente tarata: infatti il civico ente ha allegato una certificazione dalla quale si evince che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06; nulla certificando della adeguata taratura tecnica dell’apparecchio, così come espressamente previsto dalla vigente normativa ed in particolare nella nota del Ministro Trasporti del 03.01.05; o quantomeno il comune opposto non ha fornito nella documentazione allegata la prova delle operazioni di taratura, nonchè la perfetta funzionalità del Photored utilizzato, limitandosi a certificare, per il tramite della ditta costruttrice, che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06.
Per il Giudice di Pace di Taranto, infatti, l’accertamento dell’infrazione realizza un momento irripetibile e solo la taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento utilizzato ha funzionato regolarmente o era affetto da una serie di errori che potrebbero aver inficiato la sua corretta funzionalità. In conclusione, secondo il GdP, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed attendibilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate da enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla certezza ed attendibilità dell’operazione.
(Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, Dott. Francesco Liaci, Sentenza 21 novembre 2007).
[Avv. Alfredo Matranga]
In particolare, secondo il Giudice, al momento dell’accertamento l’apparecchiatura Photored, impiegata dal Comune di Massafra per il rilevamento dell’infrazione contestata, pare essere solo omologata e non opportunamente tarata: infatti il civico ente ha allegato una certificazione dalla quale si evince che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06; nulla certificando della adeguata taratura tecnica dell’apparecchio, così come espressamente previsto dalla vigente normativa ed in particolare nella nota del Ministro Trasporti del 03.01.05; o quantomeno il comune opposto non ha fornito nella documentazione allegata la prova delle operazioni di taratura, nonchè la perfetta funzionalità del Photored utilizzato, limitandosi a certificare, per il tramite della ditta costruttrice, che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06.
Per il Giudice di Pace di Taranto, infatti, l’accertamento dell’infrazione realizza un momento irripetibile e solo la taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento utilizzato ha funzionato regolarmente o era affetto da una serie di errori che potrebbero aver inficiato la sua corretta funzionalità. In conclusione, secondo il GdP, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed attendibilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate da enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla certezza ed attendibilità dell’operazione.
(Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, Dott. Francesco Liaci, Sentenza 21 novembre 2007).
[Avv. Alfredo Matranga]