Giudice di Pace: leggibilità della targa e condizioni per utilizzo del photored

Passaggio col semaforo rosso: se la targa non è ben leggibile il verbale è da annullare. E’ questo uno dei principi con cui il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza, depositata il 9 aprile, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato da agenti di PM per il presunto attraversamento dell’incrocio stradale col semaforo proiettante luce rossa.

La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei Vigili Urbani, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme,  più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione. Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso di specie, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del Codice della Strada che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento”.

(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Annamaria Aventaggiato, Sentenza 9 aprile 2009).

[Avv. Alfredo Matranga]
Passaggio col semaforo rosso: se la targa non è ben leggibile il verbale è da annullare. E’ questo uno dei principi con cui il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza, depositata il 9 aprile, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato da agenti di PM per il presunto attraversamento dell’incrocio stradale col semaforo proiettante luce rossa.

La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei Vigili Urbani, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme,  più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione. Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso di specie, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del Codice della Strada che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento”.

(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Annamaria Aventaggiato, Sentenza 9 aprile 2009).

[Avv. Alfredo Matranga]