Giudice di Pace: leggibilità della targa e condizioni per utilizzo del photored
La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei Vigili Urbani, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme, più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione. Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso di specie, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del Codice della Strada che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento”.
(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Annamaria Aventaggiato, Sentenza 9 aprile 2009).
[Avv. Alfredo Matranga]
La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei Vigili Urbani, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme, più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione. Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso di specie, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del Codice della Strada che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento”.
(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Annamaria Aventaggiato, Sentenza 9 aprile 2009).
[Avv. Alfredo Matranga]