Giudice di Pace: nullo il verbale senza la sottoscrizione autentica dell’agente

E’ nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al Codice della Strada se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell’agente accertatore. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Cosimo Rochira) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.

Con la sentenza in rassegna, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

(Giudice di Pace di Castellammare di Lecce, Sentenza 18 gennaio 2010: Verbale infrazione stradale - Sottoscrizione autentica agente - Necessità).

[Avv. Alfredo Matranga]
E’ nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al Codice della Strada se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell’agente accertatore. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Cosimo Rochira) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.

Con la sentenza in rassegna, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

(Giudice di Pace di Castellammare di Lecce, Sentenza 18 gennaio 2010: Verbale infrazione stradale - Sottoscrizione autentica agente - Necessità).

[Avv. Alfredo Matranga]