x

x

Giustizia Penale - Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova riforma della giustizia

Giustizia Penale - Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova riforma della giustizia
Giustizia Penale - Parlamento: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova riforma della giustizia

Il 4 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova riforma della giustizia. La legge n. 103/2017, che si compone di un unico articolo costituito da novantacinque commi, interviene su diverse disposizioni codicistiche e istituti giuridici, sia di diritto sostanziale che processuale. Riservandoci di pubblicare futuri approfondimenti su specifici punti della riforma, riportiamo di seguito le novità più rilevanti.

 

Condotte riparatorie come causa di estinzione del reato

La legge introduce nel Codice Penale l’articolo 162-ter che prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (sono esclusi, per esempio, i procedimenti per reati sessuali) determinano l’estinzione del reato le condotte riparatorie del danno cagionato dal reato, poste in essere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolo del reato.

 

Aggravamento delle pene

Aumentano le pene per alcuni reati, in particolare per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso e per reati contro il patrimonio, ossia per il furto aggravato, in abitazione e con strappo e per l’estorsione, con un innalzamento degli estremi del quadro edittale sia con riferimento alla pena detentiva che con riferimento alla pena pecuniaria.

Prescrizione

Per quanto concerne l’istituto della prescrizione, si prevede che per alcuni reati (maltrattamenti, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale e stalking) a danno di minori, il termine della prescrizione inizi a decorrere dal compimento della maggiore età da parte della persona offesa o, qualora l’azione penale sia stata esercitata precedentemente, dall’acquisizione della notizia di reato.

Rilevante è la previsione che dispone una differenziazione degli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione. In particolare, con una sostanziale riforma del comma primo dell’articolo 161 del Codice Penale, si prevede che l’interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Inoltre, sono introdotte nuove cause di sospensione, tra le quali figura anche la sentenza di condanna di primo e secondo grado, per un tempo non superiore a 18 mesi e si prevede un aumento del termine di interruzione della prescrizione per particolari reati contro la Pubblica Amministrazione.

Impugnazioni

Con riferimento al tema delle impugnazioni, è stato reintrodotto, dopo la sua abrogazione nel 2008, il c.d. concordato in appello che consente alle parti di concludere un accordo sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello da sottoporre al giudice del gravame.

Conformemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali (Cfr. Cass. SU Penali, Sentenza n. 8825/2017, Galtelli), con la riforma si prevedono specifici requisiti dell’atto di appello, a pena di inammissibilità dello stesso.

La novità più significativa consiste nell’introduzione dell’obbligo da parte del giudice d’appello di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Sono state introdotte importanti novità con riferimento al ricorso per Cassazione, in una logica di semplificazione e sfoltimento dei ricorsi, limitando la possibilità di ricorrere in Cassazione  nel caso di “doppia conforme” assolutoria, prevedendo nuovi requisiti per la proposizione del ricorso e riducendo i casi di rimessione delle questioni alle Sezioni Unite.

Intercettazioni

Oltre a norme immediatamente efficaci, il Legislatore ha fatto un ampio ricorso allo strumento della delega, in particolare in materia di intercettazioni, sia tradizionali che svolte per mezzo di captori informatici.

Con riferimento alle intercettazioni tradizionali, la legge n. 103/2017 delega il Governo a “prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’articolo 15 della Costituzione”.

In questo contesto, è stato previsto uno specifico dovere del pubblico ministero di selezionare gli atti da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misure cautelari, escludendo gli atti irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti fatti o circostanze ad esse estranei. Tali atti dovranno essere conservati in appositi archivi riservati.

La delega attribuisce al pubblico ministero poteri di controllo della legalità delle intercettazioni anche in vista della presentazione di una richiesta di giudizio immediato, ovvero del deposito di materiale captativo successivo all’avviso di conclusione delle indagini.

In tema di intercettazione per mezzo di trojan, il Governo è delegato a disciplinare le modalità di utilizzazione di questi particolari strumenti investigativi, ai quali la Polizia Giudiziaria o il personale incaricato su indicazione della polizia operante potrà far ricorso esclusivamente nei casi in cui si procede per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del Codice di Procedura Penale. Le intercettazioni così ottenute potranno essere utilizzate ai fini probatori soltanto per i reati oggetto del provvedimento autorizzativo e potranno essere utilizzate in altri procedimenti a condizione che siano indispensabili per l’accertamento di uno dei delitti di cui all’articolo 380 del Codice di Procedura Penale.

La legge entrerà in vigore il prossimo 3 agosto.

(Legge 23 giugno 2017, n. 103)