GNK: bloccati licenziamenti di 422 operai

illegittimo il licenziamento collettivo di 422 operai via email
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GNK, azione legittima o condotta antisindacale?

Il 20 settembre è arrivata la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze nei confronti della GnK, in seguito al ricorso presentato dalla Fiom ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per le condotte antisindacali della multinazionale dell’automotive.

La Gnk, infatti, ha comunicato via mail a 422 lavoratori l’apertura della procedura di licenziamento collettivo; violando le norme previste dal CCNL per le procedure di consultazione e confronto e gli specifici accordi sindacali siglati con il sindacato ricorrente.

Il 9 giugno 2020 la GnK si è impegnata a informare il Sindacato circa l’esistenza di condizioni che potessero spingere l’azienda a disporre dei licenziamenti; effettivamente la Gnk ha poi comunicato ai primi di giugno che vi sarebbero stati degli esuberi per il 2022 e il Sindacato ricorrente ha tempestivamente risposto il 29 giugno proponendo delle alternative organizzative tali da evitare gli esuberi.

A fronte del silenzio dell’azienda la Fiom ha sollecitato la GnK per avere risposte e, nel medesimo giorno, l’azienda ha risposto rendendosi disponibile ad un incontro per adottare le alternative organizzative proposte, senza però fare alcuna menzione alla riunione del CdA che era stata fissata per l’8 luglio avente all’ordine del giorno la decisione di chiudere lo stabilimento e licenziare tutto il personale.

Così l’8 luglio, al termine del turno, il sito produttivo e stato chiuso e tutti i dipendenti sono stati posti in aspettativa retribuita a partire dal 9 luglio 2021, in attesa della definizione della procedura di licenziamento collettivo.

La Fiom ha perciò citato in giudizio la GnK a causa dei suoi comportamenti diretti ad impedire l'esercizio della libertà e della attività sindacale.
 

Gnk: la ricostruzione del Giudice

L’azienda GnK ha indubbiamente il diritto, così come tutti gli imprenditori, di sviluppare la propria attività imprenditoriale nei modi e nei luoghi che ritiene più convenienti e perciò aprire o chiudere i centri produttivi nei luoghi economicamente vantaggiosi,; d'altronde è la stessa Costituzione a garantire la libertà di iniziativa economica privata ma, in capo alla GnK sono presenti anche gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale.

Infatti, secondo quanto sostenuto dallo stesso Tribunale di Firenze, l’azienda è tenuta ad informare il Sindacato non solo dei dati relativi all'andamento dell'azienda, ma anche del fatto che i dati riscontrati stavano conducendo i vertici aziendali ad interrogarsi sul futuro dell'azienda stessa.

D’altronde, sebbene la GnK abbia sostenuto in giudizio di non avere alcun obbligo di comunicazione preventivo al Sindacato, si può desumere dalla stessa lettera di procedura dei licenziamenti collettivi che la decisione di chiudere lo stabilimento è stata il risultato di una complessa analisi e l’esclusione della Fiom dal procedimento decisionale è voluta.

La GnK ha difatti, non solo violato le norme del Contratto Collettivo ma anche degli accordi che essa stessa aveva preso con il Sindacato ricorrente.

La disciplina in materia stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a informare adeguatamente il Sindacato e di consentire a questo di esercitare le proprie funzioni, ivi compresa la possibilità di condizionare le scelte gestionali dell’azienda e quindi “inglobare” nel procedimento decisionale lo stesso sindacato.

La Fiom invece, non è stata in alcun modo inserita in questo procedimento e ha avuto notizia della decisione della GnK di far cessare l’attività produttiva solo a seguito della ricezione della lettera di avvio della procedura di licenziamento. +


GnK condannata: la decisione del Tribunale

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la mancanza di un confronto tra la GnK e la Fiom, e quindi il venir meno di un confronto democratico e costruttivo tra loro, sia indice della volontaria condotta antisindacale della società così come, ancora, le pretestuose motivazioni che sono state presentate al fine di chiudere nella giornata dell’8 luglio e infine, il rifiuto delle prestazioni lavorative dei 422 dipendenti senza una specifica motivazione.

Tutto ciò, secondo il Giudice, rende plausibile la volontà di limitare l'attività del sindacato.

La Gnk è stata perciò condannata a revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento; a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dall'art 9 parte prima CCNL e dall'accordo aziendale del 9 luglio 2020 e infine, a pagare le spese del giudizio.