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Grave infermità psichica sopravvenuta: si può applicare la detenzione domiciliare in deroga

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Indice

1. La questione sottoposta alla Corte Costituzionale sulla grave infermità psichica

2. Le motivazioni della Corte Costituzionale che riconoscono la necessità di individuare una soluzione per la grave infermità psichica

3. Riflessioni conclusive sulla grave infermità psichica

 

1. La questione sottoposta alla Corte Costituzionale sulla grave infermità psichica

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 47 ter comma 1 ter dell’Ordinamento Penitenziario, “nella parte in cui non prevede l’applicazione della detenzione domiciliare in deroga anche nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”.

In estrema sintesi, il procedimento riguarda un condannato in via definitiva a pena residua superiore ad anni quattro (e che quindi, in condizioni normali, non avrebbe potuto usufruire della detenzione domiciliare o altre misure alternative alla detenzione) affetto da una grave infermità psichica sopravvenuta, situazione inconciliabile con l’esecuzione della condanna presso il carcere.

Secondo il rimettente, l’ordinamento non offre uno strumento a fronte di una situazione così come descritta.

 

2. Le motivazioni della Corte Costituzionale che riconoscono la necessità di individuare una soluzione per la grave infermità psichica

Con Sentenza 19 aprile 2019 n.99, la Corte Costituzionale ritiene fondata la questione, fornendo una chiara e precisa motivazione. Innanzitutto, la Consulta ripercorre  quella che  è stata l’evoluzione del nostro sistema a fronte di condannati colpiti da malattia.

In primis, viene citato l’articolo 148 c.p., unico strumento nel codice penale a prevedere il ricovero in ospedale psichiatrico in caso di sopravvenuta infermità psichiatrica, che però è oggi divenuto totalmente inapplicabile, seppur non abrogato di fatto, per la soppressione dei manicomi ex Legge Basaglia del 1978, e per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziali (OPG) dal 2015.

E ancora, neppure le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) sarebbero candidabili ad accogliere i soggetti di cui sopra; ciò in quanto queste strutture, sia dal punto di vista giuridico che anche pratico (in assenza della necessaria predisposizione), sono destinate esclusivamente ad accogliere soggetti a cui è applicata una misura di sicurezza.

Neppure potrebbe applicarsi il dispositivo degli artt. 146 comma primo n. 3 e 147 comma primo n.2 c.p. Questo perché nel primo caso, “la grave patologia psichica non integra il presupposto ivi previsto della malattia grave, in fase così avanzata da essere refrattaria alle terapie”, mentre nel secondo caso “questa previsione riguarda solo i casi di grave infermità fisica”.

Il risultato è quindi che i detenuti nella situazione descritta non possono allo stato normativo attuale, trovare una collazione adeguata.

La Consulta analizza poi ciò che è la malattia psichiatrica, e soprattutto i suoi risvolti nel sistema penitenziario.

La Corte precisa che “La malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica ed è appena il caso di ricordare che il diritto fondamentale alla salute ex articolo 32 Costituzione, di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l’ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela, anche con adeguati mezzi per garantirne l’effettività”.

Proprio in ragione di questo, ed anche perché nel corso dell’esecuzione carceraria questa malattia può acutizzarsi, la Consulta prosegue ribandendo la necessità che l’ordinamento preveda misure ad hoc, modulando il percorso carcerario a seconda della salute del condannato.

L’assenza di questi strumenti si risolve in un grave pregiudizio, che porta il giudice a non poter applicare un diverso istituto.

E quindi la soluzione dove la si trova?

Per la Corte l’unico mezzo è quello di concedere la detenzione domiciliare “umanitaria” in deroga ai limiti espressi dall’articolo 47 ter ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Ciò non si porrebbe comunque in contrasto con l’esecuzione della condanna, non essendo una sospensione bensì una sua diversa forma, per le ragioni straordinarie che abbiamo appena detto. Viene infatti spiegato che “la detenzione domiciliare non significa riduttivamente un ritorno a casa o tanto meno un ritorno alla libertà; certamente essa comporta l’uscita dal carcere, ma è pur sempre accompagnata da severe limitazioni della libertà personale, dato che il giudice, nel disporla, stabilisce le condizioni e le modalità di svolgimento e individua il luogo di detenzione, che può essere anche diverso dalla propria abitazione, se più adeguato a contemperare le esigenze di tutela della salute del malato, quella della sicurezza e quelle della persona offesa dal reato”.

Ragione per cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 47 ter comma 1 ter nella parte in cui non prevede l’applicazione della detenzione domiciliare in deroga ai limiti del primo comma stesso articolo, ai condannati colpiti da grave infermità psichica sopravvenuta.

 

3. Riflessioni conclusive sulla grave infermità psichica

La Corte Costituzionale, come si è visto, in tutta la stesura delle motivazioni, ha ricordato più volte come il legislatore non sia intervenuto per trovare una soluzione a questo problema.

La legge delega del 2018, che come noto avrebbe dovuto introdurre nel sistema penitenziario strumenti necessari, non è stata portata a termine, lasciando quindi un vuoto normativo.

Come si è visto, la facoltà di ricorrere ai c.d. manicomi e agli ospedali psichiatrici non è praticabile, sia perché queste figure sono scomparse grazie ad interventi pregressi, sia perché, soprattutto, sono strumenti di una concezione del diritto penale (oggi obsoleta) sullo strumento repressivo della norma penale.

E quindi, in assenza dell’intervento del legislatore, si può dire che la Consulta abbia in piccola parte attuato quella modifica, creando il meccanismo della detenzione domiciliare concedibile, in deroga a quanto previsto dall’Ordinamento Penitenziario, ai condannati con pene superiori ad anni quattro, colpiti di infermità psichiatrica. La Corte, precisando che già da tempo anche la Cassazione aveva esortato un intervento da parte del legislatore, si è dovuta spogliare dal suo ruolo di giudice delle leggi, per trovare una soluzione politica, stante l’urgenza di trovare una immediata e concreta soluzione a questo non facile problema.