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Green pass e viaggi: come viaggiare all’estero in sicurezza

Le risposte ai dubbi su ciò che occorre per viaggiare all’estero
Mare
Ph. Federica Aliberti / Mare

Sono tanti i dubbi che ci assalgono quando dobbiamo viaggiare, sia in Italia che all'estero, per ottemperare agli obblighi legati al green pass, ai vaccini accettati, ai tamponi da eseguire e alla quarantena da eseguire all'arrivo.

Cerchiamo di seguito di dare le risposte necessarie ai tanti dubbi sul green pass e i vaccini.

Green pass e viaggi: come viaggiare all’estero in sicurezza

Green pass. le risposte ai dubbi su ciò che occorre per viaggiare all’estero

Green pass: con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, è stata approvata la Certificazione verde COVID-19 che, dal 1 luglio 2021, è valida anche come EU Digital Covid Certificate e può essere utilizzata per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea e dell'Area Schengen. 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2021, con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

In caso di spostamenti, in Italia o all’estero, si raccomanda di scaricare la App IMMUNI.

Con successive disposizioni, le Autorità italiane hanno stabilito anche l'introduzione del Green pass o Certificato verde digitale Covid-19 o Certificato Covid Digitale UE, come requisito per avvalersi di una serie di servizi, inclusi trasporti interregionali, a partire dal 6 agosto o dal 1 settembre 2021. 

Dal 6 agosto 2021 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, art. 3), sul territorio nazionale italiano, il Green pass digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente* riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario, per tutte le persone dai 12 anni in su, per accedere a:

  1. qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;
  2. spettacoli, eventi e competizioni sportive;
  3. musei, istituti e luoghi di cultura;
  4. piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò;
  5. fiere, convegni e congressi.

A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass o certificato equivalente* è inoltre necessario per salire a bordo di:

  1. aerei;
  2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
  3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
  4. autobus per il trasporto interregionale;
  5. autobus per servizi di noleggio con conducente.

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di interesse,

Green pass: *Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata "equivalente" a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l'Italia riconosce come equivalenti, per l'uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Paesi in Elenco D, Israele), come indicato nell'Ordinanza 29 luglio 2021 e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutti i green pass riconosciuti come equivalenti per l'uso sul territorio nazionale sono anche validi anche per l'ingresso dall'estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino, come indicato nei paragrafi precedenti, o certificazioni di vaccinazione del Regno Unito che, per quanto valide in Italia, non esimono dal rispetto della disciplina prevista per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Elenco D). Per quanto riguarda i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione della Repubblica di San Marino, si applica una disciplina transitoria fino al 15 ottobre 2021, come previsto all'art.6 del citato DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, è disponibile qui. 
 

Green pass e viaggi: QUALI VACCINI SONO ACCETTATI?

Tutti quelli approvati in ambito UE. Relativamente all'Italia, dal 23 settembre 2021, il Ministero della Salute ha emanato una circolare relativa ai vaccini riconosciuti come "equivalenti" a quelli somministrati in Italia e autorizzati dall'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). L'equivalenza è riconosciuta solo ai fini interni, sul territorio nazionale, ma non per l'ingresso dall'estero.

Green pass: la relativa Circolare è disponibile qui

A seguito di tale riconoscimento:Green pass:

- i vaccini menzionati nella Circolare sono considerati validi ai fini dell’emissione del Green pass COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) e ai loro familiari conviventi, nonché ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio e a tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero;

- i Green pass rilasciati dalle autorità sanitarie straniere a seguito di vaccinazione con i vaccini summenzionati (oltre ai vaccini autorizzati da EMA), sono considerate come equipollenti per le finalità previste dalla legge, purché riportino le informazioni di cui alla circolare in oggetto (dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato) e siano redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco (ove fossero rilasciate in un'altra lingua, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata).
 

GREEN PASS E VIAGGI: SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Green pass: da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessanosecondo la normativa localeanche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19. 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell’Ordinanza 29 luglio 2021, in parte prorogata fino al 25 ottobre, e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.  Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per i dettagli, selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco che segue.

A - San Marino, Città del Vaticano

B -  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

D – Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

E - Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  

Paesi soggetti a misure speciali: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. 

"Corridoi turistici Covid-free": interessano alcuni Paesi altrimenti in elenco E (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). 
 

GREEN PASS E VIAGGI: INGRESSO DI MINORI

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):

  1. Test molecolare o antigenico
  • Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
  • Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
  1. Isolamento
  • Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate e l'emissione del Green pass.

Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere l'Italia come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.  

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceoSi precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.