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Green pass: treno fermo per la viaggiatrice senza

Lecce
Ph. Antonio Capodieci / Lecce

Il 1 settembre sul treno ad alta velocità Italo da Reggio Calabria a Milano una viaggiatrice è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio dopo un lungo litigio con il capotreno e con la Polfer. Il capotreno ha invitato la signora ad abbandonare il treno poiché non munita di green pass, reso obbligatorio dal Governo il giorno prima.

Tale episodio è stato oggetto di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio pubblicata il giorno 11 novembre.

 

Storia di un treno e di un Green pass

Il giorno 1 settembre 2021 durante un controllo di routine il capotreno, in servizio sul treno n. 8160 ad alta velocità Reggio Calabria- Milano, è venuto a conoscenza di una viaggiatrice che viaggiava sul treno non essendo munita di green pass. Il capotreno, con immediata sollecitudine, ha richiesto l’intervento della Polfer della stazione di Roma Termini. La viaggiatrice, contestando la richiesta del capotreno, ha mostrato la foto del tampone antigenico rapido effettuato il giorno precedente a casa in autodiagnostica e un’autodichiarazione sostitutiva della certificazione Green pass.

Tuttavia, la Polfer le ha contestato che la foto del tampone non può essere mostrata in sostituzione del green pass. Inoltre, dalla foto non risultano essere riportate in modo chiaro le generalità del soggetto che si è sottoposto al controllo anti covid né l’esatta datazione del test rapido. Tale situazione determina l’impossibilità nel far proseguire il viaggio in treno alla viaggiatrice.

In seguito a tale contestazione la viaggiatrice non munita di green pass è stata invitata ad abbandonare il treno ed è stata informata immediatamente di aver violato le norme anti covid, pur se in vigore da un solo giorno. Tuttavia, la stessa viaggiatrice ha esitato ripetutamente nell’eseguire gli ordini impartiti dalla Polfer e dallo stesso capotreno, rifiutandosi di prendere la propria borsa posta nel convoglio e impedendo al treno di riprendere il proprio transito.

Dopo circa 20 minuti la viaggiatrice è stata accompagnata in commissariato, ove è stata multata e denunciata per interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p.. Così la polizia ferroviaria ha consegnato alla donna i documenti aventi ad oggetto l’identificazione ed elezione di domicilio, in quanto il suo comportamento ha provocato il ritardo del treno di 20 minuti, costituendo una lesione per la collettività.

 

Si impugna dinanzi al Tar: cosa dice il giudice sull’obbligo del Green pass sul treno?

L’episodio del treno e della multa per aver viaggiato sprovvisti di green pass non è rimasta priva di conseguenze. Infatti, la viaggiatrice senza green pass ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente di Roma al fine di contestare la multa, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento della Polizia ferroviaria di Roma e l’ immediata disapplicazione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, e di tutti gli atti ad essi presupposti, poiché ritenuti in contrasto con il Regolamento dell’Unione Europea del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2021, nonché con l’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Tuttavia, con la sentenza numero 11593 del 2021 il TAR Lazio si è espresso ritenendo di essere privo di giurisdizione ed ha rinviato la questione dinanzi al giudice ordinario. Inoltre, il giudice amministrativo di primo grado ha espressamente indicato che la compatibilità costituzionale non può essere valutata dinanzi a tale giudice e soprattutto nella “fase cautelare”.

È possibile dunque affermare che i cittadini non possono ricorrere dinanzi al Tar per contestare la validità e l’efficacia di un decreto legge che ha prodotto effetti di cui lo stesso Tar non si può occupare, in quanto tribunale privo di giurisdizione.

 

A chi spetta la giurisdizione sulla questione della viaggiatrice del treno senza Green pass?

Una delle questioni più interessanti analizzate negli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza processual civilistica è quella attinente la giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo. Come è stato messo in evidenza nella sentenza pronunciata dal Tar Lazio la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché le norme che regolamentano l’uso del green pass rimandano al procedimento sanzionatorio previsto dalla l. 689 del 1981.

In particolar modo, l’art. 22 della L. 689 del 1981 sancisce che la giurisdizione sulle sanzioni amministrative pecuniarie spetta al giudice ordinario, salvo i casi previsti dall’art. 133 c.p.a. Il caso analizzato dal Tar Lazio non rientra nei casi previsti dall’art. 133 c.p.a.

L’art. 9 quater del d.l. 52 del 2021 richiama espressamente l’art. 4 del d.l. n. 19 del 2020 al fine di disciplinare le violazioni del precetto.  

 

Obbligo di Green pass per i viaggia in treno?

Dal 1 settembre 2021 il Governo ha esteso l’obbligo di green pass sui treni a lunga percorrenza, sui treni interregionali, sulle navi, sugli aerei nonché sui traghetti. Coloro che non sono in possesso del green pass non possono salire sui treni interregionali e sui traghetti, con esclusione dello Stretto di Messina. Il green pass può essere mostrato sia sullo smartphone che in forma cartacea ma costituisce una condicio sine qua non per poter viaggiare. Tuttavia, il green pass non è obbligatorio per coloro che prendono il treno regionale, il tram, il pullman e la metropolitane, ossia quei mezzi che ogni giorno sono usati da milioni e milioni di persone per poter andare a lavorare, fare la spesa, andare a scuola o tornare a casa.

Fino ad ora il controllo dei green pass è avvenuto a bordo, ma con la nuova ordinanza del Ministero della Salute e delle Infrastrutture qualcosa è cambiato. La ratio posta alla base della scelta del ministro Speranza e del ministro Giovannini è stata quella di adottare ulteriori misure volte a contenere l’epidemia da covid 19.

Infatti, è stato introdotto l’obbligo di controllare il possesso del green pass prima di prendere il treno. La previsione riguarda soprattutto le stazioni ferroviarie dove ci sono i gate di accesso ai binari, come Milano e Roma. Invece, per le altre stazioni prive di gate di accesso il controllo del green pass deve essere effettuato dal personale insieme al controllo del titolo di viaggio. L’effettivo controllo del green pass prima di salire a bordo del treno è una delle misure necessarie per evitare che lavoratori e lavoratrici, che decidono di spostarsi tra regioni, possano essere contagiati o possano contagiare.