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Guida in stato di ebbrezza

§ 316 StGB della RFT
Guida in stato di ebbrezza
Guida in stato di ebbrezza

Abstract

Il § 316 StGB e la tutela non soltanto della sicurezza del traffico, ma anche dei beni individuali della vita, dell’incolumità personale e della proprietà.

 

Indice

1. Introduzione

2. II  “Fahrunsicherheit”- assoluta e relativa

3. Il tasso alcolemico nel sangue e il procedere per l’accertamento dello stesso

4. Le altre sostanze equiparate all’alcol

5. Dolo e colpa

6. Ulteriori conseguenze della condanna

 

1. Introduzione

“Chiunque, non essendo in grado – a causa del consumo di alcol o di altre sostanze inebrianti – di condurre, in condizioni di sicurezza, un veicolo nel traffico, è punito con pena detentiva fino a un anno o con la multa, se il fatto non costituisce reato ai sensi dei §§ 315 a o 315 c StGB”.

“La stessa pena è prevista, se il fatto è commesso per colpa.”

Così dispone il § 316 StGB (C.P.) della RFT, intitolato: “Trunkenheit im Verkehr” e introdotto per effetto del “Zweiten Verkehrssicherungsgesetz” del 21.11.1964 e successive modifiche.

Il bene giuridico tutelato dal § 316 StGB è anzitutto la sicurezza, non soltanto del traffico stradale, ma anche di quello ferroviario, fluviale e aereo. La norma de qua, è posta altresí a presidio di beni individuali (quali la vita, la salute e la proprietà altrui), che possono essere lesi dai contravventori a questa norma (BGH (Corte Suprema Federale) 23, 261 (263)).

Secondo parte della dottrina, si tratta di un delitto astratto di pericolo (“abstraktes Gefährdungsdelikt”); altri lo qualificano invece come “konkretes Gefährdungsdelikt”. È inoltre un cosiddetto “eigenhändiges Delikt”, dato che può essere commesso soltanto da chi conduce uno dei veicoli menzionati nel § 316 StGB.

Per veicolo (“Fahrzeug”) si intendono i mezzi di locomozione atti a trasportare persone e cose (ivi comprese le biciclette, i veicoli trainati da animali, le sedie a rotelle dotate di motore) da un luogo all’altro.

Commette il reato de quo, chi conduce il veicolo “durch den öffentlichen Verkehrsraum” (BGH St 36, 341 (343f) e 35, 390 (393)). Il veicolo deve, in ogni caso, essere in movimento (come ha statuito BGH St 35, 394/395); “es müssen die Räder rollen (devono girare le ruote, anche se non è necessario che il movimento sia originato da un motore).

Pertanto, azioni dirette alla preparazione della messa in moto del veicolo, non possono essere considerate “condurre un veicolo”.

Da notare è che il § 316 StGB, non prevede il tentativo (“Versuch”). Il BGH ha ritenuto, che non integri il reato de quo, chi (in stato di ebbrezza) è seduto al posto di guida, anche se il motore è già stato avviato, ma il veicolo è comunque non ancora in movimento (BGHSt 35, 390 (394)); così pure la già avvenuta accensione delle luci del veicolo.

Costituisce invece “Führen eines Fahrzeuges”, se il conducente dello stesso, su una strada in discesa, lo lascia “rotolare”, anche se il motore è spento (BGH St 14, 185). Parimenti, chi è al posto di guida di un veicolo trainato da altro veicolo azionando i freni di quello trainato (BGHSt 36, 341 (343f)) o chi spinge sulla strada un veicolo, guidando lo stesso attraverso il finestrino abbassato.

Per quanto concerne la nozione Verkehr (traffico), si intende quello su strade pubbliche, vale a dire destinate all’ “allgemeinen Verkehr” (per cui vi si comprendono pure piazze, ponti ecc.); inoltre, se la circolazione avviene su strade di proprietà privata, qualora il proprietario non vi si sia opposto, di modo che la strada sia aperta alla circolazione da  parte di chiunque o comunque da parte di un considerevole numero di persone che ivi circolano (BGHSt 49, 128 (129)).

 

2. II  “Fahrunsicherheit”- assoluta e relativa

Fahrunsicherheit ai sensi del § 316 StGB, sussiste tutte le volte in cui il conducente del veicolo, per effetto dell’assunzione di alcol o di stupefacenti, non è (più) in grado di condurre un veicolo in condizioni di sicurezza.

Ha precisato la Corte Suprema Federale (BGH), che la “Fahrunsicherheit” non deve, necessariamente, essere conseguenza della sola assunzione di sostanze alcoliche; basta che l’ingestione di tale sostanza costituisca una “Mitursache (concausa) determinante laFahrunsicherheit” (per esempio, insieme a stanchezza o assunzione di preparati medicinali (BGHSt 13, 83 (90)). E’ accertato che certe sostanze contenute in medicinali possono potenziare gli effetti dell’alcol oppure ritardarne l’“Abbau”(lo “smaltimento”).

A proposito dell’espressione “Fahrzeug mit Sicherheit führen” (condurre il veicolo in condizioni di sicurezza), è da precisare, che, non infrequentemente, anche da parte di giudici nonché in dottrina, vengono impiegate, anziché’ “Fahrunsicherheit”, le espressioniFahruntüchtigkeit” (incapacitá di condurre un veicolo) oppure “Fahruntauglichkeit” (inabilità alla guida).

Questi due termini possono condurre a equivoci. È preferibile usare il termine “Fahrunsicherheit, in quanto indica che la “Gesamtleistungsfähigkeit del conducente è talmente ridotta, da non renderlo capace di condurre il veicolo, cioè pilotarlo in condizioni di sicurezza, anche in casi di improvvisa sopravvenienza di difficoltà, che insorgono nel traffico (BGHSt 44, 219 (221) e 13, 83 (90)).

In altre parole, sussiste “Fahrunsicherheit”, tutte le volte in cui, a seguito di assunzione di sostanze alcoliche (o di stupefacenti), le capacità psicofisiche del conducente sono talmente ridotte, da non essere (più) in grado di “rispondere”, con azioni rapide e adeguate, alle “esigenze” che si presentano nel traffico (BGHSt 44, 219 (222)).

È  scientificamente provato, che le capacità psicofisiche di ogni persona possano ridursi, anche già se vi è un tasso alcolemico pari allo 0,3 per mille riscontrabile nel sangue (BGHSt VRS (Sezioni Unite) 49, 429).

È stato accertato altresì, che con un tasso alcolemico dello 0,5 per mille, aumenta la disponibilità al rischio da parte del conducente.

In dottrina e in giurisprudenza si distingue tra “absoluter und relativer Fahrunsicherheit”, ma anche queste due espressioni possono dar luogo a equivoci, nel senso dell’indicazione di diverse qualità o diversi gradi di Fahrunsicherheit”. In realtà’, stanno invece a indicare soltanto diverse tipologie di prova della “Fahrunsicherheit” (BGHSt 31, 42 (44)).

L’“absolute Fahrunsicherheit” si riconnette a determinate “concentrazioni” di alcol nel sangue (vale a dire, a tassi alcolemici), in presenza delle quali la “Fahrunsicherheit” del conducente è considerata certa in modo incontrovertibile e la prova contraria, che il guidatore sia “fahrsicher”, è inammissibile (BGHSt 10, 265 (266)).

Si ha “relative Fahrunsicherheit, se il tasso alcolemico è inferiore alla soglia stabilita per  l’ “absoluten Fahrunsicherheit” o se manca la relativa prova, ma se, tuttavia, sono stati accertati altri fatti o sussistono indizi atti a convincere il giudice in ordine alla “Fahrunsicherheit” del conducente.

L’accertamento della “relativen Fahrunsicherheit, senza prelievo ematico o senza etilometro (mediante impiego del cosiddetto “Alkomat”), è senz’altro problematico, mancando elementi oggettivi e univoci, ai quali fare riferimento.

Viene, in proposito, in mente, un episodio riferito da Ovidio nelle “Metamorfosi”. Un giorno il dio Pan (quello dei boschi), volle competere, con Apollo, in una gara musicale. Ne fu giudice un vecchio re, di nome Tmolus. Questi assegnò il premio ad Apollo, da lui ritenuto più abile nel suonare la lira. A quest’esibizione fu presente pure il famoso re Mida (devoto al dio Pan), il quale, ritenendo migliore l’esibizione di Pan (arguitur tamen atque iniuste vocatur), ebbe l’imprudenza di dirlo. Apollo si sentí offeso da questo “verdetto” e fece crescere (sed trahit in spatium ) a Mida delle orecchie lunghe. Mida allora le nascose sotto un berretto (ille quidem celare cupit….. velare tiaris), che si toglieva soltanto quando doveva farsi tagliare i capelli.

Questa storiella illustra, con chiarezza, che giudicare senza elementi oggettivi, già nell’antichità, era molto arduo e foriero di conseguenze, anche gravi.

Tornando di nuovo alla Fahrunsicherheit”, va osservato che “absolute Fahrunsicherheit” - per quanto concerne la conduzione di veicoli a motore - si ha nel caso di un tasso alcolemico pari all’1,1 per mille o superiore.

Persino per i ciclisti, il BGH ha determinato il cosiddetto Grenzwert (valore soglia) nella misura dell’1,7 per mille (BGHSt 34, 133). Stranamente, non vi sono “verbindliche Grenzwerte” per i conducenti di veicoli ferroviari, fluviali e di aerei con riferimento all’“absoluten Fahrunsicherheit”.

Quella “relativa”, per quanto riguarda i veicoli ora menzionati, viene accertata caso per caso.

Ai fini della valutazione della “Fahrunsicherheit”, si tiene conto del cosiddetto Grenzwert (che per la “relativen Fahrunsicherheit è dello 0,3 per mille), ma questo “valore”, nel momento dell’accertamento, può anche essere non ancora stato raggiunto, se dalle “Messungen” risulta che il tasso alcolemico “ist in der Phase des Anstieges (è in fase di aumento).

Più il “Grenzwert” si avvicina all’ “absoluten Fahrunsicherheit”, meno indizi/elementi probatori sono necessari ai fini della prova della “relativen Fahrunsicherheit” (BGHSt 31, 42 (45)).

Indizi gravi, ai fini della sussistenza della “Fahrunsicherheit”, vanno desunti dal comportamento, nel traffico, del conducente alla guida del veicolo, anche se è da osservare, che non qualsiasi “regelwidrige oder auffällige Fahrweise può indurre a far ritenere una “Fahrunsicherheit” dovuta al consumo di alcolici. Per presumere la sussistenza della stessa, occorre ein alkoholtypisches Fehlverhalten” (per esempio, il procedere a zig zag, la ridotta capacità di reazione al momento dell’intimazione di fermarsi da parte degli agenti).

Altrettanto rilevanti sono i comportamenti del conducente una volta che questi abbia lasciato il posto di guida (BGHSt 31, 42 (45 f)), come , per esempio, il passo incerto o anche l’aggressività immotivata nei confronti degli agenti di polizia. Ai fini della condanna per il reato di cui al § 316 StGB, occorre comunque una valutazione complessiva delle condizioni psicofisiche del conducente.

Il giudice, come ha statuito la Suprema Corte Federale, deve avere il convincimento certo che il comportamento di guida del conducente, insieme con altre circostanze, è sintomo e conseguenza dell’ingestione di sostanze alcoliche (BGHSt 31, 42 (44f)).

 

3. Il tasso alcolemico nel sangue e il procedere per l’accertamento dello stesso

La prova più affidabile in ordine alla sussistenza della “Fahrunsicherheit” per effetto di ingestione di sostanze alcoliche, è il tasso alcolemico riscontrato nel sangue del conducente al momento del controllo, che può essere accertato con vari metodi, qual’è, per esempio, l’“automatische, gaschromatographische Verfahren(“GC-Verfahren”).

Secondo le direttive elaborate dalla Suprema Corte Federale, in ogni caso di accertamento del tasso alcolemico, è necessario procedere a più di un’analisi e anche adottando (almeno) due diversi metodi di accertamento.

Se si procede secondo il metodo ADH (Alkoholdehydrogenase), sono necessarie almeno 5 analisi (BGHSt 21, 157 167). Adottando il metodo GC, ne bastano 4.

Sulla base delle risultanze ottenute in sede di “Einzelanalysen”, si procede ad accertare l’“arithmetischen Mittelwert aller Einzelwerte” (la media aritmetica dei singoli “valori”) (BGHSt 28, 1 (2)). La media aritmetica di cui sopra, è utilizzabile soltanto qualora la differenza tra il “valore” più basso e quello più alto, non sia superiore al 10%; se i “Mittelwerte” sono inferiori all’1,0 per mille, la differenza massima non deve superare il 10% (BGHSt 45, 140).

Se l’accertamento del tasso  alcolemico non è stato eseguito secondo quanto ora riportato oppure se il predetto tasso è stato eseguito senza procedere al prescritto numero di analisi singole (“Einzelanalysen”), tale accertamento non è atto a provare il tasso alcolemico del conducente e, quindi, a fornire la prova della sussistenza dell’ “absoluten Fahrunsicherheit” di cui sopra abbiamo parlato.

Ad accertamenti del genere può essere attribuito un “valore” (probatorio) meramente indiziario ai fini della valutazione, se vi sia stata – o meno – “relative Fahrunsicherheit”.

In sede di sentenza, il giudice può limitarsi a indicare il cosiddetto Mittelwert,- come ha statuito BGHSt 28, 235 (239) e 39, 291 (298) - senza specificare gli “Einzelwerte e i metodi di accertamento, ai quali si è fatto ricorso.

Se nel momento del prelievo ematico, il tasso alcolemico è pari o superiore all’ “absoluten Grenzwert”, la “Fahrunsicherheit” del conducente è da considerare provata in modo inequivocabile e certo.

In casi eccezionali, è ammissibile un secondo prelievo di sangue dopo il primo, se ciò si appalesa opportuno.

Ai fini della comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa (“Bußgeldtatbestand”), come prevista dal § 24 a, Abs. 1, StVG (Codice della Strada), il legislatore ha previsto un “Grenzwert pari allo 0,25 per mille, da accertarsi mediante l’etilometro in base alla cosiddetta Atemalkoholkonzentration (concentrazione di alcol nell’aria espirata). Pertanto, una “conversione” dei “valori” accertati attraverso l’aria espirata, non è ammissibile (BGHSt 46, 358 (363f)) ai fini della sussistenza del reato di cui al § 316 StGB.

In un procedimento penale, è, quindi, senz’altro escluso, che la prova di una determinata concentrazione di alcol nel sangue e, in particolare, il “Beweis” dell’ “absoluten Fahrunsicherheit”, possa essere fornito procedendo soltanto con l’impiego dell’etilometro, cioè “esaminando” l’aria espirata dal conducente (BGH NStZ 1995, 339, 540); costituisce però (secondo la giurisprudenza di merito) un indizio, tutt’altro che trascurabile, ai fini della prova della “relativen Fahrunsicherheit”.

 

4. Le altre sostanze equiparate all’alcol

Il § 316 StGB prevede, quale causa di “Fahrunsicherheit, oltre all’ingestione di alcol, anche l’assunzione “anderer, berauschender Mittel” (di altre sostanze, che provocano, anche esse, uno stato di inebriamento). È scientificamente provato che pure queste sostanze provocano una limitazione delle facoltà intellettive e motorie di chi le ha assunte.

Per berauschende Mittel s’intendono, anzitutto (BGHSt VRS 53, 356), tutte le sostanze indicate nel “Betäubungsmittelgesetz” (Legge sulle sostanze stupefacenti); altresí, tutte le sostanze, che agiscono sul sistema nervoso centrale.

Ai fini di una condanna per il reato di cui al § 316 StGB, non basta la tossicodipendenza di per sé (“Drogenabhängigkeit”).

Il “Tatbestand” di cui al § 316 StGB (che presuppone che il fatto non rientri nelle previsioni di cui ai §§ 315 a oppure 315 c StGB), non può ritenersi integrato sulla base del solo riscontro di sostanze stupefacenti nel sangue del conducente; occorrono ulteriori “aussagekräftige Beweisanzeichen” (indizi di una certa rilevanza), che legittimano di ritenere provata la “Fahrunsicherheit” (BGHSt 44, 219) a causa dell’assunzione di queste sostanze.

La sussistenza di indizi del genere, viene desunta dal comportamento del conducente alla guida del veicolo, in particolare, dal contegno del conducente, dopo che gli agenti di polizia gli hanno intimato l’ordine di fermarsi o dal passo incerto, dopo essere sceso dal veicolo; in buona sostanza, si fa riferimento a circostanze che legittimano di ritenere la cosiddetta “relative Fahrunsicherheit”.

Secondo il BHG, una generica “Beeinträchtigung der Sehfähigkeit” (delle capacità visive) non è sufficiente per ritenere provato che il guidatore del veicolo abbia pilotato il “Fahrzeug sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (BGHSt 44, 219 (227f)).

 

5. Dolo e colpa

Il § 316 StGB punisce, sia comportamenti dolosi (comma 1°), che colposi (comma 2°) e prevede, per entrambe le ipotesi di reato, la medesima pena edittale. A ciò non osta però che il giudice, in sede di determinazione della pena (“Strafzumessung”) o di comminazione di una misura di sicurezza (“Maßregelungentscheidung”), possa tenere conto della Schuldform.

Per quanto concerne il 1° comma del citato § 316 StGB, va osservato che per integrare il reato de quo, basta il dolo generico. Il conducente del veicolo deve essere consapevole del fatto di guidare in stato di “Fahrunsicherheit” o, perlomeno, “sich mit der Möglichkeit abfinden, dass er fahrunsicher ist” e, ciò nonostante, conduce un veicolo.

 Con riferimento all’ “absoluten Fahrunsicherheit”, non è necessario che il conducente conosca l’esatto “Grenzwert” o, meglio, l’avvenuto “superamento” dello stesso, in quanto si tratta di una “Beweisregel” (norma concernente un elemento di carattere probatorio) e non di un “Tatbestandsmerkmal”.

La commissione colposa del reato de quo, è ravvisabile, qualora il conducente venga meno al proprio obbligo (che gli incombe “in besonderem Maße” (in particolar modo)), di accertarsi, se, dopo il consumo di alcol o l’assunzione di sostanze stupefacenti, è ancorafahrsicher, vale a dire in grado di pilotare il veicolo in condizioni di sicurezza.

In altre parole, la colpa consiste nel mancato adempimento dell’ “Überprüfungspflicht mit der gebotenen Sorgfalt”.

 

6. Ulteriori conseguenze della condanna

E passiamo alle cosiddette Rechtsfolgen. Sopra abbiamo accennato al fatto che il § 316 StGB, in sede di “Strafandrohung”, non distingue tra reato commesso con dolo o per colpa. Fino all’emanazione del 1° StRG del 1969, i giudici erano soliti comminare pene detentive brevi. Dopo il 1969, si è fatto ricorso (e, tuttora, si ricorre), in larghissima prevalenza, a infliggere soltanto pene pecuniarie, fatta eccezione per i recidivi. Esse variano, per il colpevole non recidivo, tra i 25 e i 50 Tagessätze.

Se il giudice ritiene di dover comminare la pena detentiva, la sospensione condizionale della stessa viene concessa, se la sanzione è inferiore o pari a sei mesi, qualora si possa presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori “Straftaten”. Quando, invece, si tratta di recidivi, specie se specifici, il beneficio della “Strafaussetzung” viene, di solito, “versagt” (negato).

Alla condanna per il reato previsto dal § 316 StGB, consegue – di norma – l’Entziehung der Fahrerlaubnis” (ritiro della patente di guida); qualora non venga disposto il ritiro, è da ordinare il “Fahrverbot (divieto di circolazione) contemplato dal § 44, Abs. 1, S. 2, StGB. Questa disposizione non trova applicazione a carico di ciclisti, conduttori di veicoli ferroviari o fluviali; la stessa cosa vale per i piloti di aerei, dato che il legislatore, nel comma 1 del § 44 StGB, ha usato la dizione “Kraftfahrzeugführer” (conducente di un veicolo a motore). Il “Gesetzgeber”, forse, nel dettare la norma de qua, non si è reso conto del fatto, che anche la propulsione degli aerei avviene per effetto di motori, quasi sempre molto più potenti di quelli sotto il cofano degli autoveicoli. Del resto, anche le locomotive vengono spinte da motori, sia pure elettrici.

Un brevissimo accenno ancora agli aspetti processuali.

Il prelievo ematico e le modalità dello stesso, sono disciplinate dal § 81 a StPO (CPP). Senza consenso del conducente, la “Blutabnahme” può essere eseguita soltanto da un medico; tuttavia, la violazione del paragrafo ora citato, non comporta – sempre – l’inutilizzabilità della prova. Parimenti, l’“Unverwertbarkeit” non è esclusa, in tutti i casi, in cui, chi esegue il prelievo, asserisce il pericolo nel ritardo, che, in realtà, poi si rivela insussistente. Qualora sia stato effettuato un prelievo ematico, nel corso del dibattimento, deve, necessariamente, essere data lettura dell’espletata perizia oppure deve essere sentito il perito, che ha redatto il “Gutachten”.