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I giudici non sono sarti e il taglia e cuci non è giustizia

Corte di Cassazione
Corte di Cassazione

Cassazione: i giudici non sono sarti e il taglia e cuci non è giustizia

Cassazione: il copia e incolla non basta per confrontarsi con le censure difensive

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 17909 del 5 maggio 2022, ha censurato duramente la tecnica del “taglia e cuci” dei giudici del gravame che non si sono misurati con le censure della difesa.

I Supremi Giudici hanno stabilito che: “La sentenza impugnata, infatti, è da stigmatizzare, essendo incentrata sulla tecnica del copia e incolla; in particolare, dapprima riporta pedissequamente il contenuto degli atti di appello (p. 3-8 quanto a M., p. 8-12 quanto a G.), quindi è integralmente trascritta la motivazione della sentenza di primo grado (p. 12-18), mentre la parte propriamente valutativa si esaurisce in rapide e generiche considerazioni ("Ad avviso della Corte alla stregua delle risultanze di indagine e delle acquisizioni testimoniali dibattimentali, le doglianze esposte dagli appellanti sono totalmente infondate. I dialoghi registrati sono univoci nel senso di rappresentare l'attività di spaccio di stupefacenti posta in esser dagli imputati, e non vi sono acquisizioni in senso contrario offerte dalle difese, le quali si sono basate sulla insufficienza probatoria della cd. droga parlata"; p. 19), considerazioni che omettono di misurarsi criticamente con i motivi sufficientemente specifici e articolati dedotti con l'impugnazione proposta dai due ricorrenti.

In tal modo si elude di affrontare le censure difensive e l’inammissibilità del ricorso in cassazione è esclusa e scatta l’estinzione del reato essendo decorso il termine di prescrizione del reato.

La massima: “Deve prendersi atto del decorso del termine massimo di prescrizione per tutti i reati ascritti agli imputati laddove i ricorsi per cassazione non sono manifestamente infondati e consentono il formarsi di un valido rapporto di impugnazione mentre la sentenza d’appello, incentrata sulla tecnica del copia e incolla, omette di misurarsi criticamente con i motivi sufficientemente specifici e articolati dedotti con l’impugnazione proposta dai ricorrenti”.